Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/61: Revisione parziale dell'ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà · 15 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft. Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft.

3.6 Sezione 4: Forme di accesso

3.6.1 Articolo 9

Il capoverso 1 resta invariato.

Il testo del vigente capoverso 2 creava incertezze riguardo al fatto che il telecaricamento dei pertinenti geodati di base dovesse essere offerto (a titolo aggiuntivo) anche sul portale del Catasto RDPP oppure se fosse sufficiente mettere a disposizione per il telecaricamento i pertinenti geodati di base nel GIS cantonale. Il nuovo testo chiarisce che non è l’organo responsabile del Catasto a essere responsabile del servizio di telecaricamento, bensì il servizio specializzato responsabile ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 della legge sulla geoinformazione. Quest’ultimo deve offrire il

telecaricamento dei pertinenti geodati di base nel GIS dell’ente pubblico interessato secondo le

disposizioni del diritto federale in materia di geoinformazione. I geodati di base di diritto federale che rappresentano delle RDPP e sono designati dal Consiglio federale come contenuto del Catasto RDPP devono sempre anche essere offerti anche nell’ambito di un servizio di telecaricamento. Se

accidentalmente nell’allegato 1 dell’ordinanza sulla geoinformazione dovesse essere stata omessa la crocetta nella colonna «Servizio di telecaricamento», prevale l’articolo 9 capoverso 2 OCRDPP in qualità di disposizione più specifica (e ora anche più recente).

3.6.2 Articoli 10 e 11

Il diritto vigente prevede un estratto completo in cui è rappresentato tra l’altro anche il testo completo di tutte le prescrizioni legali (ossia in parte interi regolamenti edilizi) (art. 10 OCRDPP) nonché un estratto contenente informazioni ridotte (art. 11 OCRDPP vigente). Quest’ultimo è rilasciato solo su particolare richiesta. La maggioranza degli specialisti è del parere che l’estratto completo contenga più informazioni di quanto auspicato dalla maggior parte degli utenti. Esperienze fatte nel Cantone di Ginevra, dove viene sempre richiesto l’estratto completo, mostrano che esistono apparentemente delle differenze regionali per quanto riguarda le esigenze degli utenti. Manca attualmente un’analisi sistematica di tale aspetto. È stato riconosciuto che, quando vi sono informazioni sulle modifiche previste o in corso di RDPP presenti nell’estratto (cfr. in proposito più sopra spiegazioni relative all’art. 2 e all’art. 8b), queste informazioni importanti per gli utenti dovrebbero sempre essere contenute nell’estratto. La presente soluzione prevede ora che il diritto federale definisca solo ancora un

contenuto minimo per l’estratto e che i Cantoni siano liberi di ampliarlo. L’attuale articolo 11

concernente l’estratto con informazioni ridotte diviene pertanto obsoleto e può essere abrogato senza sostituzione.

Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft. 12/15