Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/61: Revisione parziale dell'ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà · 15 pagine
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1 Introduzione
1.1 Situazione iniziale
Con gli articoli 16 segg. della legge federale sulla geoinformazione (legge sulla geoinformazione, LGI, RS 510.62) sono state create le basi giuridiche per un Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto RDPP). La legge stessa tuttavia contiene solo poche norme concernenti il Catasto. L’articolo 16 capoverso 5 della legge sulla geoinformazione affida in larga misura al Consiglio federale il compito di disciplinare il Catasto RDPP; la delega legislativa comprende in particolare la definizione di requisiti minimi in materia di catasto relativamente all’organizzazione, alla tenuta, all’armonizzazione dei dati, alla qualità dei dati e alla procedura.
In 2 settembre 2009 il Consiglio federale ha quindi emanato l’ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP, RS 560.622.4), entrata in vigore il 1° ottobre 2009.
L’OCRDPP è corredata da istruzioni dettagliate.1 L’ordinanza prevede l’introduzione del Catasto RDPP in due tappe: i Cantoni coinvolti nella prima fase (Berna, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Nidwaldo, Obvaldo, Turgovia, Zurigo) hanno introdotto il Catasto entro il 1° gennaio 2014 (art. 26 cpv. 1 lett. a OCRDPP), quelli della seconda tappa (tutti gli altri Cantoni) dovranno introdurlo al più tardi entro il 1° gennaio 2020 (art. 26 cpv. 1 lett. b OCRDPP). L’introduzione del Catasto è stata coordinata e seguita da un organo di accompagnamento (art. 31 OCRDPP); quest’ultimo era composto da rappresentanti delle conferenze specialistiche cantonali, dei competenti servizi specializzati della Confederazione, dei Comuni nonché della GCG in qualità di organo di coordinamento della Confederazione. I Cantoni coinvolti nella prima tappa sono inoltre tenuti a operare una valutazione del primo intero anno
d’esercizio e a fare rapporto su di esso (art. 26 cpv. 1 lett. a OCRDPP). Il rapporto sulle esperienze della prima tappa è disponibile dal mese di dicembre del 20152 e contiene anche proposte concernenti la modifica dell’OCRDPP3.
La legge impone al Consiglio federale di verificare, entro sei anni dalla sua introduzione, la necessità, l’adeguatezza, l’efficacia e l’economicità del Catasto RDPP e di presentare un rapporto alle Camere federali (art. 43 LGI). Il termine di sei anni inizia a decorrere a partire dal 2016; il Consiglio federale farà pertanto rapporto al Parlamento al più tardi nel 2021. La valutazione esterna è stata tuttavia avviata già nel 2017 con una cosiddetta misurazione baseline.
1.2 Punto di avvio della revisione parziale
Nel corso della prima tappa dell’introduzione e nei due anni successivi sono state presentate all’Ufficio federale di topografia (swisstopo) alcune proposte e richieste di modifica tramite canali diversi:
- nel rapporto sulle esperienze della prima tappa;4
- attraverso la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA) dei Cantoni;
- tramite l’organo di accompagnamento e i suoi sottogruppi;
- sotto forma di risultati di progetti prioritari;
- in singoli casi, tramite le amministrazioni cantonali.
Tra la DCPA e swisstopo è stato negoziato un cosiddetto mandato di verifica contenente in parte questioni di principio (cfr. in proposito di seguito anche il paragrafo 2.2).5 Tutte le domande formulate nel mandato di verifica della DCPA hanno potuto essere trattate e chiarite all’interno del gruppo
peritale ed è stato possibile elaborare un approccio comune per l’ulteriore modo di procedere. Gran parte dei risultati è già confluita nella presente revisione dell’OCRDPP.
Già da una prima analisi delle proposte di miglioramento è emerso che non è possibile attendere la disponibilità della valutazione prescritta dalla legge (art. 43 LGI) nel 2021 e il suo esame in
Parlamento per procedere a una revisione dell’OCRDPP. Per questo motivo è stata avviata una
1Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP) del 2 settembre 2009.
2Catasto RDPP: Rapporto sulle esperienze della prima tappa 2012-2015, Versione 1.0 dell’8 dicembre 2015.
3cfr. Rapporto sulle esperienze (nota 2), par. 5.2, p. 36.
4cfr. Rapporto sulle esperienze (nota 2), par. 5.2, p. 36.
5Mandato di verifica del Catasto RDPP del 30 maggio 2017, concretizzazione della decisione 8.4 dell’assemblea plenaria della DCPA del 3
marzo 2017.