Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/61: Revisione parziale dell'ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà · 15 pagine

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L’attuale orientamento del Catasto RDPP voluto dal legislatore è evidentemente efficace.

2.2.3 Il Catasto RDPP come compito comune

Si parla di compito comune quando la responsabilità per l’adempimento dei compiti è sostenuta congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni.10 A livello legislativo il Catasto RDPP è

espressamente sancito come compito comune,11; questo soprattutto perché è stato stabilito che la Confederazione e i Cantoni finanziano congiuntamente il Catasto RDPP (art. 39 cpv. 1 LGI).

Il controllo del compito comune del Catasto RDPP ha luogo mediante accordo di programma (art. 39 cpv. 1 LGI). A prescindere dal fatto che questo aspetto è stato sancito a livello legislativo e che

l’OCRDPP non può derogarvi, il controllo mediante accordo di programma è stato sempre giudicato appropriato. Nell’ambito della valutazione prescritta dalla legge (art. 43 LGI) occorrerà peraltro

eventualmente affrontare ancora una volta la domanda se l’accordo di programma sia davvero

necessario.

I costi dell’ulteriore sviluppo del Catasto RDPP dovranno essere documentati esplicitamente nella base giuridica concernente il finanziamento (cfr. di seguito spiegazioni relative all’art. 20).

2.2.4 Contenuto e ulteriori funzioni del Catasto RDPP

Partendo dall’articolo 16 della legge sulla geoinformazione, l’articolo 3 OCRDPP definisce il contenuto del Catasto RDPP. L’articolo 12 OCRDPP (ora art. 8b) disciplina le informazioni supplementari

consentite per il Catasto RDPP, ma che non fanno parte formalmente del suo contenuto. Anche l’attuale articolo 12 OCRDPP definisce così il contenuto del Catasto nel senso di una delimitazione negativa. Esistono restrizioni di diritto pubblico della proprietà (RDPP) che hanno effetti giuridici anticipati. Ciò vale ad esempio in molti Cantoni secondo la legislazione in materia di pianificazione, per i piani di utilizzazione esposti al pubblico ma non ancora decisi, rispettivamente per i piani di utilizzazione già decisi ma non ancora autorizzati dal Cantone. Esiste un interesse generale a rendere riconoscibili le RDPP con effetto anticipato nel Catasto RDPP. Per questo è stato proposto da diverse istanze di estendere il contenuto del Catasto di RDPP passate in giudicato/entrate in vigore di cui all’articolo 3 OCRDPP alle RDPP con effetti anticipati.

L’articolo 16 della legge sulla geoinformazione non stabilisce in modo esplicito che il contenuto del Catasto può accogliere soltanto RDPP passate in giudicato/entrate in vigore. Il materiale relativo all’articolo 16 della legge sulla geoinformazione suggerisce tuttavia che possono far parte del

contenuto del Catasto unicamente le RDPP passate in giudicato/entrate in vigore.12 Per questo motivo e per altre ragioni oggettive è stato deciso infine di mantenere invariato il disciplinamento del

contenuto del Catasto. È invece emersa la necessità di delimitare in modo più chiaro il contenuto e le funzioni supplementari del Catasto nell’ordinanza (cfr. di seguito spiegazioni relative all’art. 2).

2.2.5 L’efficacia giuridica ai sensi dell’articolo 17 della legge sulla geoinformazione

In vista dei lavori di revisione dell’OCRDPP è stata tematizzata anche l’efficacia giuridica del Catasto. Così, la DCPA dubita ad esempio che l’articolo 17 della legge sulla geoinformazione possa essere rispettato a fronte del carattere dichiarativo del Catasto RDPP.

L’efficacia giuridica del Catasto RDPP è disciplinata dall’articolo 17 della legge sulla geoinformazione. Nell’OCRDPP non si trovano (ulteriori) norme concernenti l’efficacia giuridica del Catasto RDPP. La domanda non riguarda pertanto per principio l’OCRDPP e dunque nemmeno la sua revisione parziale.

L’effetto dichiarativo di una pubblicazione in un organo o in uno strumento di pubblicazione significa che alla pubblicazione non è attribuita alcuna efficacia giuridica materiale e di diritto procedurale.

Questo a differenza dell’effetto costitutivo, che implica che la nascita del diritto dipende dalla

pubblicazione, rispettivamente dall’iscrizione in un registro. Per quanto riguarda le RDPP pubblicate, il

10cfr. BERNHARD WALDMANN/EMANUEL BORTER, BSK BV, art. 46, n. marg. 27.

11Messaggio a sostegno di una legge sulla geoinformazione del 6 settembre 2006 (messaggio LGI), FF 2006 7165, p. 7184 e p. 7221.

12Messaggio a sostegno di una legge sulla geoinformazione del 6 settembre 2006 (messaggio LGI), FF 2006 7165, p. 7208.

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