Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/61: Revisione parziale dell'ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà · 15 pagine

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geoservizio. L’offerta di geodati di base di diritto federale nell’ambito di un geoservizio costituisce dunque sempre un’attività ufficiale ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 della legge federale su la

responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (legge sulla responsabilità, LResp, RS 170.32), rispettivamente ai sensi del diritto cantonale in materia di responsabilità dello Stato. Dal punto di vista contenutistico e qualitativo, i geodati di base di diritto federale sono disciplinati giuridicamente in misura rilevante dalla legislazione specialistica, dal diritto in materia di geoinformazione e dal modello di geodati; l’erroneità dei geodati di base viola pertanto di regola delle norme di legge. La messa a disposizione di geodati di base erronei nel quadro del

mandato ufficiale costituisce pertanto una illiceità che può avere delle conseguenze in termini di responsabilità.19

Poiché possono coesistere in parallelo diversi motivi di responsabilità, in alcune costellazioni

particolari oltre alla responsabilità dello Stato può sussistere anche una responsabilità fondata sulla fiducia per i geodati di base. Nel caso del Catasto RDPP, una simile responsabilità fondata sulla fiducia può esistere teoricamente soltanto riguardo agli estratti. Un estratto del Catasto RDPP

costituisce sempre un’informazione dell’autorità competente in risposta a una richiesta individuale e sufficientemente concretizzata e può pertanto fungere per principio da base per una responsabilità fondata sulla fiducia. Ai fini della restrizione della proprietà non sono tuttavia determinanti le

informazioni del Catasto RDPP, bensì i documenti originali delle decisioni.20 A questa circostanza si fa espressamente riferimento nell’estratto con la seguente dicitura standard: «Il contenuto del Catasto RDPP si considera noto. Il Canton [xxx] non può essere ritenuto responsabile per la precisione e l'affidabilità dei documenti legislativi in formato elettronico. L'estratto ha carattere puramente

informativo e non è in particolare costitutivo di diritti e obblighi. Sono considerati giuridicamente

vincolanti i documenti approvati o pubblicati passati in giudicato.»21 Una responsabilità fondata sulla fiducia dovrebbe così essere in larga misura esclusa.

La responsabilità per il Catasto RDPP nella sua funzione giuridica di fondo è chiarita; nel caso della responsabilità ai sensi dell’articolo 18 della legge sulla geoinformazione si tratta di una responsabilità causale prevista da una legge specifica. Le domande e le incertezze sono nate invece da un

malinteso, dettato da un testo errato sotto il profilo contenutistico contenuto nel messaggio a sostegno di una legge sulla geoinformazione. Una modifica a livello legislativo non è attualmente oggetto di discussione né si impone dal punto di vista giuridico. Riguardo alla responsabilità per le ulteriori funzioni del Catasto RDPP viene invece reputato necessario un chiarimento dell’OCRDPP (cfr. di seguito spiegazioni relative all’art. 2).

2.3 Ulteriori modifiche esaminate

2.3.1 Articolo 5 capoverso 2

L’articolo 5 capoverso 2 OCRDPP è stato giudicato equivoco da alcuni specialisti. Dopo un esame approfondito il gruppo peritale ha ritenuto non necessaria una modifica.

2.3.2 Procedura d’iscrizione (Art. 5–8)

Gli articoli 5–8 OCRDPP disciplinano la procedura d’iscrizione nel Catasto, rispettivamente la garanzia della qualità. La DCPA e il dipartimento di giustizia e costruzioni (Departement Bau- und Justiz) del Cantone di Soletta hanno espresso il parere secondo cui queste disposizioni di diritto federale non sarebbero conciliabili con l’autonomia dei Cantoni.

I chiarimenti hanno portato alle seguenti conclusioni: gli articoli 5-8 OCRDPP sono perfettamente in linea con le basi del diritto costituzionale e rientrano nell’ambito della delega di competenze legislative al Consiglio federale (art. 16 cpv. 5 LGI). Queste disposizioni sono dunque conformi alla costituzione e alla legge. Non si impone pertanto una modifica sostanziale.

19cfr. DANIEL KETTIGER, Rechtliche Aspekte der aktiven Umweltinformation, Umwelt-Wissen Nr. 1003, Ufficio federale dell’ambiente, Berna

2010 p. 82.

20Messaggio a sostegno di una legge sulla geoinformazione del 6 settembre 2006 (messaggio LGI), FF 2006 7165, p. 7209.

21UFFICIO FEDERALE DI TOPOGRAFIA: Istruzione del 1° luglio 2015 "Catasto RDPP – Contenuto e rappresentazione dell’estratto statico",

p. 11.

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