Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/61: Revisione parziale dell'ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà · 15 pagine
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sono contemporaneamente oggetto del Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà, la menzione nel registro fondiario consiste in un’indicazione concernente il Catasto. Nella direzione opposta non viene invece aggiunta alcuna indicazione. Questa lacuna dovrà essere colmata. Per questo motivo, il nuovo articolo 8a stabilisce che nel caso delle restrizioni della proprietà che sono o possono essere menzionate anche nel registro fondiario il Catasto deve contenere un’indicazione generale (ossia non a livello parcellare per ogni singolo fondo interessato) su tali restrizioni.
3.5.2 Articolo 8b
L’attuale articolo 12 con il titolo intermedio «Informazioni supplementari» era contenuto finora nella Sezione 4, sotto il titolo «Forme di accesso». Questa classificazione non è precisa, in quanto nel caso delle informazioni supplementari non si tratta di una forma di accesso, bensì di contenuti rappresentati a titolo aggiuntivo all’interno del Catasto. L’attuale articolo 12 viene pertanto trasferito nella nuova Sezione 3a. e adeguato in modo puntuale.
Il capoverso 1 contiene un elenco di quali informazioni supplementari possono essere rappresentate in aggiunta ai contenuti del Catasto e corrisponde fondamentalmente all’attuale articolo 12 capoverso
1. La lettera tiene conto dell’esigenza di accogliere o poter accogliere anche le modifiche di RDPP previste o in corso. Il Catasto può informare in particolare anche in merito agli effetti anticipati di modifiche in corso delle RDPP. È il diritto cantonale a stabilire se, in quale misura e a partire da quando si manifestano tali effetti anticipati. La rappresentazione di modifiche di RDPP previste o in corso sarebbe possibile già oggi in virtù dell’articolo 12. Questo disciplinamento è stato tuttavia
evidentemente frainteso e viene pertanto precisato. Alla lettera b si precisa inoltre che deve trattarsi di geodati di base supplementari di diritto federale ai sensi dell’allegato 1 all’ordinanza sulla
geoinformazione o di geodati di base di diritto cantonale. Non possono essere invece rappresentati nel Catasto RDPP a titolo di informazioni supplementari altri geodati di qualsiasi natura, in particolare quelli privi di una base giuridica. La lettera c stabilisce che le indicazioni utili alla comprensione delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà e già oggi pubblicate possono essere rappresentate a loro volta a titolo di informazioni supplementari.
Con il deposito pubblico, le nuove RDPP previste nell’ambito di procedure d’approvazione dei piani di diritto federale dispiegano in parte notevoli effetti preclusivi a titolo di effetto anticipato. Il deposito pubblico dei piani delle zone di sicurezza ai sensi dell’articolo 43 cpv. 1 della legge federale sulla navigazione aerea (LNA, RS 748.0) porta ad esempio di fatto a un divieto di costruzione. È pertanto estremamente importante che le persone interessate a un fondo possano scoprirlo o riconoscerlo il più presto possibile. Per questo motivo, il nuovo capoverso 2 prescrive che le informazioni sugli effetti anticipati delle modifiche in corso delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà, messe a
disposizione dall’organo responsabile del Catasto dal servizio specializzato della Confederazione competente, siano tassativamente rappresentate nel Catasto RDPP dall’organo responsabile del Catasto a titolo di informazioni supplementari.
Il capoverso 3 corrisponde alla seconda frase dell’attuale articolo 12 capoverso 1.
Il capoverso 4 chiarisce infine che a queste informazioni supplementari stabilite dai Cantoni non trovano applicazione né l’effetto di pubblicità ai sensi dell’articolo 17 della legge sulla
geoinformazione, né la responsabilità fondata su leggi speciali ai sensi dell’articolo 18 della legge sulla geoinformazione. Il primo aspetto emerge già dal testo dell’articolo 17 della legge sulla
geoinformazione, che fa espressamente riferimento ai soli contenuti del Catasto (cfr. art 3 OCRDPP). Poiché l’utilizzo del Catasto RDPP nelle sue ulteriori funzioni non rientra nella tenuta del Catasto ai sensi del diritto federale (cfr. più sopra il paragrafo 2.2.6), non può trovare applicazione neppure la responsabilità fondata su leggi specifiche di cui all’articolo 18 della legge sulla geoinformazione. Il Cantone è responsabile tuttalpiù riguardo alle informazioni supplementari secondo il diritto cantonale in materia di responsabilità statale.