Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/61: Revisione parziale dell'ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà · 15 pagine
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3 Commento alle singole disposizioni
3.1 Articolo 2
L’articolo 2 cita oggi solo ancora lo scopo relativo alla funzione giuridica di base del Catasto. L’attuale articolo sullo scopo sarà abrogato e sostituito da una panoramica della funzione principale, delle informazioni supplementari e delle ulteriori funzioni del Catasto. Il nuovo articolo stabilisce
chiaramente quali prestazioni deve fornire il Catasto (art. 2 cpv. 1 Funzione principale) e quali invece può fornire (art. 2 cpv. 2 Informazioni supplementari e art. 2 cpv. 3 Ulteriori funzioni). Attraverso l’integrazione del capoverso 1 con l’espressione «in vigore» viene inoltre chiarito che solo le RDPP in vigore possono essere parte del contenuto del Catasto.
Il capoverso 2 chiarisce che il Catasto può includere, oltre alla sua funzione principale (la
rappresentazione di RDPP in vigore), anche informazioni supplementari. Queste ultime sono
disciplinate nel nuovo articolo 8b, per cui viene aggiunto un rinvio a tale articolo.
Il capoverso 3 riprende la disposizione contenuta nell’attuale articolo 16 e la chiarisce in rapporto alla funzione principale. L’articolo 16 può essere pertanto abrogato. Come nel testo vigente, la
disposizione costituisce unicamente una norma di autorizzazione di diritto federale, ma non una base giuridica per l’utilizzo del Catasto RDPP nella sua ulteriore funzione di organo di pubblicazione
cantonale. Se un Cantone desidera utilizzare il Catasto RDPP come organo di pubblicazione, deve stabilirlo nel diritto cantonale e disciplinare al contempo gli effetti giuridici della pubblicazione per ogni RDPP interessata (di diritto federale o cantonale) (ad es. effetto costitutivo di diritti, effetto di pubblicità positivo o negativo, inizio della decorrenza di termini).
3.2 Articolo 3
Il significato dell’articolo 3 lettera e non è chiaro. I chiarimenti hanno fatto emergere che oggi questa disposizione è obsoleta in questa forma a fronte del modello di riferimento e dei modelli di geodati nel frattempo emanati per tutti i geodati di base di diritto federale che fanno parte del contenuto del Catasto. L’articolo 3 lettera e può essere pertanto sospeso.
Le indicazioni utili alla comprensione delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà oggi già
pubblicate saranno ora riportate tra le informazioni supplementari nel nuovo articolo 8b capoverso 2 lettera c.
3.3 Articolo 3a.
Con il passaggio in giudicato delle decisioni che le costituiscono, le restrizioni di diritto pubblico della proprietà diventano vincolanti per il proprietario. Solo e soltanto la decisione presa dall’autorità
competente comporta una restrizione di diritto pubblico che può vincolare il proprietario del fondo.22 Il nuovo articolo 3a concernente il carattere determinante sancisce ora esplicitamente questo principio indiscusso anche nell’ordinanza. In caso di contraddizioni tra il contenuto del Catasto e le decisioni passate in giudicato prevalgono queste ultime. Al titolo della Sezione 2 viene aggiunta l’espressione «carattere determinante».
3.4 Articolo 7
L’articolo 7 disciplina l’iscrizione dei dati nel Catasto e stabilisce che i dati vengono iscritti nel Catasto dopo il passaggio in giudicato/l’entrata in vigore. Finora il capoverso 1 dell’articolo 7 conteneva inoltre la riserva della pubblicazione di cui all’articolo 16. Poiché l’articolo 16 sarà abrogato, questa riserva può essere eliminata. La possibilità di utilizzare il Catasto come organo cantonale ufficiale di
pubblicazione continua a sussistere anche in futuro ed è espressamente menzionata anche
nell’articolo 2 capoverso 3; poiché si tratta di un’ulteriore funzione e non di contenuto del Catasto, non è tuttavia necessaria una riserva in tal senso nell’articolo 7.
22Messaggio a sostegno di una legge sulla geoinformazione del 6 settembre 2006, FF 2006 7165.