Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/61: Revisione parziale dell'ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà · 15 pagine
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Il capoverso 1 dell’articolo 10 corrisponde fondamentalmente al testo vigente sotto il profilo
contenutistico. A un esame più attento la formulazione attuale della superficie minima a cui deve fare riferimento un estratto si è rivelata tuttavia non corretta sotto il profilo dei diritti reali. Per questo motivo il testo è stato ora adeguato analogamente all’articolo 6 capoverso 3 dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale (OMU, RS 211.432.2). Esiste così una coincidenza con la definizione del livello d’informazione «beni immobili» della misurazione ufficiale, che si sovrappone alla geometria della RDPP nel Catasto ai sensi del capoverso 3. Anche l’OMU è attualmente in fase di rielaborazione. Se la revisione dovesse portare a una modifica dell’articolo 6 capoverso 3 OMU, il nuovo articolo 10 capoverso 1 OCRDPP dovrebbe essere adeguato di conseguenza.
Il nuovo capoverso 2 dell’articolo 10 definisce ora il contenuto minimo prescritto dal diritto federale di un estratto. L’estratto deve contenere almeno:
- i geodati di base che rappresentano restrizioni di diritto pubblico della proprietà e sono stati contrassegnati dal Consiglio federale (art. 3 lett. a OCRDPP) o dal diritto cantonale come oggetto del Catasto (art. 3 lett b OCRDPP);
- le esatte denominazioni delle prescrizioni legali ai sensi dell’articolo 3 lettera c, ma non il testo completo di tali prescrizioni (se possibile con un link ai corrispondenti documenti messi a disposizione sotto forma di file PDF all’interno del geoservizio);
- le indicazioni complete concernenti le basi legali ai sensi dell’articolo 3 lettera d (se possibile con un link ai corrispondenti documenti nelle raccolte del diritto);
- eventuali informazioni concernenti modifiche previste o in corso di RDPP ai sensi del nuovo articolo 8b capoverso 1 lettera a (cfr. più sopra spiegazioni relative all’art. 8b), se sono
presenti nel Catasto.
Poiché l’OCRDPP stabilisce solo ancora il contenuto minimo dell’estratto, i Cantoni devono definire esplicitamente il contenuto dell’estratto nella loro legislazione (ossia tramite norma giuridica). Nel farlo, essi possono stabilire eventualmente a livello di diritto federale che il contenuto corrisponde a quello indicato nell’articolo 10 capoverso 2 (ossia al minimo prescritto dal diritto federale).
I capoversi 3–5 vengono ripresi in forma invariata dal vigente articolo 10 (attuali capoversi 2-4).
3.6.3 Articolo 12
L’articolo 12 vigente con il titolo «Informazioni supplementari» compariva finora sotto al titolo «Forme di accesso». Questa posizione è imprecisa in quanto nel caso delle informazioni supplementari non si tratta di una forma di accesso, bensì di contenuti rappresentati a titolo supplementare all’interno del Catasto. Per questo motivo, l’articolo 12 vigente viene spostato nella nuova sezione 3a. (cfr. più sopra spiegazioni relative all’art. 8b). L’articolo 12 può essere pertanto formalmente abrogato.
3.6.4 Articoli 14 e 15
L’utilità delle autenticazioni – in particolare degli estratti statici autenticati – è dubbia. La loro utilità è stata messa in discussione già nell’ambito dei lavori preparatori relativi all’OCRDPP. L’estratto
autenticato perde infatti la propria attualità subito dopo il suo rilascio a fronte della dinamica di
aggiornamento dei dati messi a disposizione nel Catasto RDPP. L’onere richiesto per l’autenticazione è sproporzionato rispetto alla sua utilità. Non esistono tuttavia valori disponibili dettati dall’esperienza e rilevati sistematicamente riguardo a questo aspetto. In futuro si rinuncia pertanto all’obbligo oggi vigente per i Cantoni di offrire e garantire l’autenticazione.
Il gruppo peritale è giunto alla conclusione che un disciplinamento imperativo nel diritto federale non è necessario. I Cantoni sono liberi ad esempio (con o senza base di diritto cantonale) di dotare i
documenti PDF degli estratti di un sigillo elettronico e di una marca temporale.
Gli articoli 14 e 15, così come il titolo della sezione 5, vengono pertanto abrogati senza sostituzione.