Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/61: Revisione parziale dell'ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà · 15 pagine
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3.7 Articolo 16
Nel caso dell’articolo 16 si tratta di una semplice norma di delega di diritto federale che non
rappresenta una base giuridica a sé stante per l’utilizzo del Catasto RDPP da parte dei Cantoni in qualità di organo di pubblicazione. La delega è ora contenuta nel nuovo articolo 2 capoverso 3.
L’articolo 16 viene pertanto formalmente abrogato. Poiché si tratta dell’unico articolo di questa
sezione, anche il titolo della sezione 6 deve essere abrogato.
3.8 Articolo 20
L’ulteriore sviluppo del Catasto RDPP, ossia in particolare il suo ampliamento mediante l’aggiunta di nuovi temi RDPP, comporterà per i Cantoni un onere non indifferente che nel corso di un determinato periodo di introduzione dovrà essere sostenuto in aggiunta ai costi di esercizio del Catasto. I contributi della Confederazione ai Cantoni per l’ulteriore sviluppo del Catasto RDPP dovranno pertanto poter essere considerati nell’erogazione dei contributi globali. Per l’ulteriore sviluppo potranno essere previsti contributi massimi per un totale di CHF 1.5 milioni all’anno. Questo a condizione che il quadro complessivo dei crediti per i compiti comuni «misurazione ufficiale» e «Catasto RDPP» resti invariato nel suo importo complessivo. L’entità degli eventuali contributi a favore di un Cantone sarà stabilita nel rispettivo accordo di programma e dipenderà fra l’altro dalla realizzazione temporale degli ampliamenti del contenuto del Catasto.
3.9 Sezione 10: Disposizioni finali
3.9.1 Osservazioni preliminari
Le disposizioni finali dell’OCRDPP contengono tutta una serie di disposizioni transitorie che
definiscono i punti chiave del programma per l’introduzione del Catasto RDPP. Queste diverranno in larga misura obsolete dopo la conclusione dell’introduzione il 1° gennaio 2020.
3.9.2 Articoli 26- 30
In qualità di disposizioni transitorie, gli articoli 26-30 riguardano unicamente l’introduzione del Catasto, diverranno obsoleti il 1° gennaio 2020 e potranno essere integralmente abrogati.
3.9.3 Articolo 31
Per l’intera fase dell’introduzione a tappe del Catasto RDPP è stato impiegato un organo di
accompagnamento che ha coordinato i lavori di introduzione e che accompagnerà la valutazione ancora da effettuare. Quest’organo è composto da rappresentanti delle conferenze specialistiche cantonali, dei competenti servizi specializzati della Confederazione, dei Comuni e del GCG in qualità di organo di coordinamento della Confederazione ai sensi dell’articolo 48 dell’ordinanza sulla
geoinformazione. Le esperienze sinora maturate con l’organo di accompagnamento mostrano che il suo impiego si è rivelato estremamente utile. Ha inoltre avuto luogo uno scambio di informazioni tra la Confederazione e i Cantoni che si è rivelato a sua volta proficuo e necessario. Prime analisi relative all’esercizio e all’ulteriore sviluppo del Catasto dopo la sua introduzione capillare entro il 1° gennaio 2020 lasciano prevedere che anche dopo questa data sarà necessario un organo di coordinamento per l’ulteriore sviluppo. Per questo motivo, l’attuale organo di accompagnamento dovrà essere
mantenuto in essere per altri quattro anni di esercizio dopo la conclusione della valutazione.
3.9.4 Articolo 32
La norma di cui all’articolo 32 OCRDPP può essere ora concretizzata. Il termine di sei anni per la valutazione da parte del Consiglio federale scadrà pertanto il 31 dicembre 2021.
4 Conseguenze finanziarie e per il personale
4.1 Conseguenze finanziarie
L’avamprogetto non ha conseguenze finanziarie per la Confederazione. L’integrazione dell’articolo 20 capoverso 2 lettera b OCRDPP consente di erogare contributi all’ulteriore sviluppo del Catasto nel quadro delle risorse esistenti. Essa non comporta un ulteriore impegno finanziario per la