Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/61: Revisione parziale dell'ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà · 15 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft. Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft.
3.5 Sezione 3a.: Indicazione concernente il registro fondiario, informazioni supplementari
Tra la sezione 2. e la sezione 3. viene inserita la sezione 3a. che contiene i nuovi articoli 8a
«Indicazione concernente il registro fondiario» e 8b «Informazioni supplementari». La disposizione concernente le informazioni supplementari (attuale art. 12) si trova oggi nel punto sbagliato; essa non si riferisce infatti unicamente all’estratto (al cui disciplinamento fa seguito), bensì anche ai geoservizi. Lo stesso vale anche per la disposizione contenuta nel nuovo articolo 8a relativo all’indicazione concernente il registro fondiario.
3.5.1 Articolo 8a
Da diverso tempo e anche in vista dei lavori di revisione dell’OCRDPP è stato ripetutamente
tematizzato il rapporto tra il Catasto RDPP e il registro fondiario. L’articolo 16 capoverso 1 della legge sulla geoinformazione parte dal principio che le restrizioni di diritto pubblico della proprietà (RDPP)
sono menzionate nel registro fondiario o pubblicate nel Catasto RDPP. A causare problemi sono evidentemente i casi in cui, eccezionalmente, ha luogo o deve essere effettuata una pubblicazione sia nel registro fondiario che nel Catasto RDPP. A questo proposito si parla in fatti di dualità con il registro fondiario e la necessità di evitare una doppia pubblicazione viene tematizzata ad esempio dalla
DCPA23 o nell’ambito del progetto prioritario 17 «Pubblicazione» del Cantone di Basilea-Città.
La linea di separazione tra registro fondiario e Catasto RDPP passa tra le restrizioni di diritto pubblico della proprietà disposte mediante atti normativi individuali-concreti (disposizione; ev. contratto di diritto pubblico) per un determinato fondo e le restrizioni della proprietà che risultano da decisioni generaliconcrete o eventualmente anche generali-astratte (ad es. un regolamento edilizio comunale). Questa linea di separazione può essere in parte infranta dalla Confederazione e dai Cantoni:
- la legislazione federale può, al rispettivo livello di atto normativo, definire eccezioni alle regole fondamentali del diritto concernente il registro fondiario e la geoinformazione e questo per principio in entrambe le direzioni. Un simile disciplinamento speciale è previsto ad esempio nel caso del catasto dei siti inquinati. Secondo il diritto del registro fondiario, i siti inquinati non vengono espressamente menzionati nel registro fondiario (art. 129 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza sul registro fondiario, ORF, RS 211.432.1) e possono pertanto far parte del contenuto del Catasto RDPP ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 della legge sulla geoinformazione. Il Consiglio federale ha inoltre dichiarato il catasto dei siti inquinati contenuto del Catasto RDPP (art. 1 cpv. 2 OCRDPP in combinato disposto con l’allegato 1, identificatore 116 dell’ordinanza sulla geoinformazione (OGI, RS 510.620)). L’articolo 32dbisdella legge sulla protezione
dell’ambiente (LPAmb, RS 814.01) stabilisce ora che i siti inquinati possono essere
menzionati nel registro fondiario, in parallelo alla loro pubblicazione nel Catasto RDPP.24
- In applicazione dell’art. 962 cpv. 3 del Codice civile svizzero, i Cantoni possono inoltre
prevedere, in aggiunta, anche menzioni da altri ambiti giuridici (art. 129 cpv. 3 ORF).25 Non possono tuttavia disporre che, oltre alla menzione nel registro fondiario, le restrizioni di diritto pubblico della proprietà istituite mediante decisione siano pubblicate, in aggiunta alla
menzione, anche nel Catasto RDPP.
Da quanto esposto sopra è possibile desumere che ai sensi dell’attuale disciplinamento non è
possibile per principio evitare sovrapposizioni tra il registro fondiario e il Catasto RDPP per quanto riguarda la pubblicazione di RDPP. In particolare le possibilità dei Cantoni di emanare disposizioni speciali (art. 16 cpv. 3 LGI, art. 962 cpv. 3, seconda frase CC, art. 129 cpv. 3 ORF) costituiscono delle «porte d’ingresso» per questa dualità. Impedire completamente le sovrapposizioni sarebbe possibile de lege ferenda solo intaccando l’autonomia cantonale e adottando una normativa federale esaustiva.
Partendo dal presupposto che tale dualità si sarebbe manifestata, all’articolo 129 capoverso 2
dell’ordinanza sul registro fondiario26 è stato adottato il seguente disciplinamento: nel caso delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà che devono essere menzionate nel registro fondiario e
23cfr. Mandato di verifica (nota 5).
24In questo caso il parallelismo delle menzioni nel registro fondiario e nel Catasto RDPP è consentito, poiché l’art. 32d bisLPAmb prevale
sull’art. 16 cpv. 1 LGI in qualità di disposizione speciale.
25cfr. Messaggio concernente la revisione del Codice civile svizzero (Cartella ipotecaria registrale e altre modifiche della disciplina dei diritti
reali) del 27 giugno 2007, FF 2007 4845, p. 4895 segg.; cfr. anche HUSER (nota 14), p. 175.
26Il testo del vigente art. 129 cpv. 2 ORF è stato ripreso dall’art. 80a della vecchia ORF.