Rapporto OSStr

Consultazione 2018/68: Modificazione delle norme della circolazione e della segnaletica stradale · 14 pagine

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Art. 77 cpv. 3

Su richiesta delle autorità esecutive è messa a disposizione una seconda modalità per segnalare le corsie pedonali: oltre alle semplici strisce trasversali, potrà essere utilizzato il simbolo «Pedone» (5.34).

Art. 79

L'articolo 79, che nella versione in vigore disciplina tutte le demarcazioni per i veicoli fermi, viene suddiviso in due articoli. L'articolo 79 P-OSStr disciplina le aree di parcheggio in cui sono fondamentalmente consentite la fermata e la sosta, mentre l'articolo 79a P-OSStr è dedicato a quelle aree in cui ciò è, in linea di massima, vietato.

Nel nuovo articolo 79 capoversi da 1 a 3 vengono riprese e in parte diversamente suddivise le disposizioni dei capoversi 1, 1bis, 1tere 2.

Finora il diritto alla sosta in un determinato posto di parcheggio dipendeva esclusivamente dalle dimensioni del posto in questione. L'articolo 79 capoverso 4 P-OSStr illustra le nuove possibilità per riservare un posto a determinate categorie di veicoli o gruppi di utenti semplicemente con un simbolo. Se un posto è contrassegnato da tali simboli, non servono ulteriori segnali per riservarlo al gruppo di utenti indicato. È invece necessaria segnaletica specifica (cfr. art. 48a cpv. 2 P-OSStr) se la sosta è regolamentata (p. es. durata ecc.). Oltre ai simboli «Velocipede», «Motoveicolo» e «Invalidi», potrà essere utilizzato anche il nuovo simbolo «Stazione di ricarica» per i posti destinati ai soli veicoli elettrici durante l'operazione di ricarica, che dovranno essere liberati una volta conclusa la procedura.

Articolo 79 capoverso 5 P-OSStr: le disposizioni in vigore stabiliscono che i posti di parcheggio sono contrassegnati in giallo se destinati a una determinata categoria di persone. In realtà, dal punto di vista della terminologia giuridica le aree di parcheggio riservate, per esempio, agli invalidi o, d'ora in avanti, alla ricarica dei veicoli elettrici non riguardano una categoria di persone determinata, ma piuttosto una categoria indeterminata. Per questo motivo il concetto di «determinata categoria di persone» viene sostituito con «determinato gruppo di utenti». Allo stesso tempo occorre chiarire che i parcheggi riservati a determinate categorie di veicoli non devono essere di colore giallo; in considerazione della prassi odierna viene tuttavia prevista per le biciclette una deroga a questo principio.

Articolo 79 capoverso 6 P-OSStr: viene riportato il contenuto dell'articolo 79 capoverso 1terin vigore con un rimando alle nuove possibilità di riservazione di cui al capoverso 4.

Art. 79a

Questo articolo riprende i contenuti dei capoversi 3, 4 e 6 dell'articolo 79 in vigore. Nuova è solamente la possibilità di contrassegnare gli spazi con divieto di parcheggio con un simbolo al posto di una scritta. Ciò permette alle autorità esecutive, per esempio, di indicare un divieto di parcheggio invece di posti riservati ai veicoli elettrici. Se tali spazi vietati sono dotati del simbolo «Stazione di ricarica», potranno sostarvi solo i veicoli elettrici per ricaricare la batteria.

Art. 99 cpv. 1

L'attuale ripartizione delle competenze per l'autorizzazione della pubblicità sulle strade nazionali di prima e seconda classe non si è dimostrata valida. D'ora in avanti le domande relative alla posa di cartelli pubblicitari saranno valutate solamente dall'USTRA se interessano terreni di proprietà della Confederazione. In caso contrario, la valutazione spetterà alle autorità competenti in base al diritto cantonale e si potrà fare a meno dell'autorizzazione dell'USTRA. Naturalmente dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 95 e segg. OSStr e, per quanto riguarda autostrade e semiautostrade, in particolare, l'articolo 98 OSStr.