Rapporto OSStr

Consultazione 2018/68: Modificazione delle norme della circolazione e della segnaletica stradale · 14 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 73 cpv. 7

Questa disposizione accoglie una modalità di segnalazione già impiegata nella prassi. Si sancisce nel diritto federale la possibilità di integrare le linee di sicurezza con brevi linee discontinue (bianche per tutti i veicoli, gialle per gli autobus di linea e le biciclette).

Art. 74a cpv. 1, 3 e 7 lett. b, f e g

La modifica del capoverso 1 permette di tracciare linee gialle discontinue e continue anche sulle ciclopiste, novità utile soprattutto per delimitare il traffico unidirezionale. Questa integrazione presuppone la precisazione che il divieto di oltrepassare o attraversare le linee continue si riferisce solo ai veicoli e non ai pedoni (analogamente al significato della linea di sicurezza, cfr. art. 73 cpv. 6 lett. a). Nel capoverso 1 viene inoltre abrogata la condizione per tracciare corsie ciclabili sulle aree d'intersezione, ossia la suddivisione a metà della carreggiata tramite demarcazione, cosa che accorda alle autorità esecutive maggiore libertà di azione.

Attualmente l'OSStr permette ai ciclisti di disporsi davanti agli altri veicoli in attesa solo in caso di corsie ciclabili allargate (cpv. 3). Su richiesta di Pro Velo, essi avranno la possibilità di farlo anche in assenza di corsie ciclabili di immissione. In questo caso, tuttavia, non è possibile fare riferimento al concetto di corsia ciclabile, né si può più parlare di corsia ciclabile allargata, in quanto in concreto si tratta di una linea di arresto gialla tracciata dopo la linea di arresto bianca, che insieme delimitano l'area in cui i ciclisti sono autorizzati ad posizionarsi davanti agli altri veicoli. La disposizione da modificare è pertanto spostata dall'articolo 74a all'articolo 75. Risulta evidente che continuerà a essere ammessa una corsia ciclabile di immissione, motivo per cui non è necessario menzionarlo esplicitamente.

Nel capoverso 7 vengono definite ulteriori possibilità di applicazione del pittogramma della bicicletta. La nuova lettera f è direttamente correlata al nuovo capoverso 7 dell'articolo 75. Inoltre, in futuro sarà anche possibile applicare il pittogramma sul marciapiede o sulla strada pedonale, sempre che le biciclette vi siano ammesse mediante il cartello complementare «Ciclisti autorizzati». In questo modo viene sancita nel diritto federale una prassi ampiamente diffusa. Nella lettera b la definizione «Parcheggi per velocipedi» è sostituita da «Parcheggi per velocipedi e ciclomotori», armonizzando questa disposizione con il nuovo articolo 79 capoverso 4 lettera a.

Art. 75 cpv. 6 e 7

Il segnale «Stop» obbliga all'arresto completo. Questa disposizione, valida anche per i ciclisti, non appare sempre adeguata nei loro confronti, dato che sono autorizzati a passare a destra dei veicoli a motore e che spesso godono di maggiore visibilità. L'arresto completo non appare perciò assolutamente necessario in ogni singolo caso. Dal punto di vista della sicurezza stradale, può bastare l'obbligo di dare la precedenza, in modo che i ciclisti non debbano fermarsi completamente (art. 36 cpv. 2 OSStr). Su richiesta di Pro Velo, si propone pertanto un'integrazione del capoverso 6. Naturalmente, le autorità esecutive dovranno sempre verificare la fattibilità di una tale soluzione. La modifica proposta non implica una regola generale, secondo la quale presso i segnali di stop la linea di arresto (bianca) debba essere sempre integrata con una linea di attesa gialla. L’applicazione rimane limitata ai casi speciali, in particolare alle intersezioni in cui le condizioni di visibilità dei ciclisti sono nettamente diverse da quelle degli altri conducenti.

L’attuale demarcazione «Corsia ciclabile allargata» (6.26) è rinominata «Zona di attesa per velocipedi» (art. 75 cpv. 7 P-OSStr), di cui vengono presentati due esempi nell'allegato 2: il primo corrisponde all'attuale corsia ciclabile allargata, il secondo mostra una zona di attesa per velocipedi senza corsia ciclabile di immissione. Le condizioni necessarie per poter rinunciare alla corsia ciclabile di immissione corrispondono in gran parte a quelle richieste per la disposizione della svolta a destra col rosso in assenza di corsie ciclabili di immissione o di corsie separate per la svolta a destra, vale a dire una larghezza sufficiente della corsia e l’impossibilità per gli altri veicoli di svoltare a destra, sia perché loro vietato, sia per l’assenza di una tale opzione. La larghezza della corsia rappresenta un requisito soprattutto per evitare che i ciclisti raggiungano la zona di attesa facendo lo slalom. Anche questa misura deve essere concretizzata nella normazione per evitare eventuali inconvenienti al traffico motorizzato (rallentamenti). Per il resto si rimanda ai commenti all'articolo 74a capoverso 3 P-OSStr.