Rapporto OSStr

Consultazione 2018/68: Modificazione delle norme della circolazione e della segnaletica stradale · 14 pagine

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3. Commenti alle singole disposizioni

Art. 1 cpv. 9 e 10

Le definizioni e i rimandi alle definizioni dell'OETV e dell'ONC possono essere abrogati perché fondamentalmente non sono necessari e in parte risultano anche inesatti (p. es. il termine veicolo a motore non è definito nell'OETV ma nella LCStr). In linea di massima, la terminologia della legislazione in materia di circolazione stradale dovrebbe essere applicabile a tutti gli atti normativi che regolano la circolazione stradale, a meno che non sia espressamente indicato il contrario. Di conseguenza, non dovrebbe essere necessario menzionare esplicitamente che, per esempio, se nell'OSStr si parla di motoveicolo si intende il concetto di cui all'articolo 14 OETV.

Art. 6 cpv. 2

Questa disposizione può essere eliminata perché già dall'articolo 9 OSStr si evince che il segnale «Cunetta» non dovrebbe essere collocato prima di cantieri segnalati. Il segnale «Lavori» avverte infatti non soltanto della presenza di cantieri, ma anche delle irregolarità del manto stradale dovute ai lavori. Inoltre, la precisazione relativa ai passaggi a livello è un'informazione superflua.

Art. 19 cpv. 1 lett. d

Attualmente i segnali «Divieto di circolazione per gli autocarri» e «Divieto di sorpasso per gli autocarri» non comprendono le stesse categorie di veicoli. La presente revisione elimina questa discrepanza e permette l'allineamento al diritto internazionale, includendo tra i veicoli interessati dal segnale «Divieto di circolazione per gli autocarri», oltre agli autoveicoli pesanti per il trasporto di cose, anche gli autoveicoli pesanti da lavoro. I trattori a sella pesanti rientrano ugualmente tra gli autoveicoli pesanti per il trasporto di cose.

Art. 21 cpv. 1 e 2

Relativamente a queste disposizioni sono stralciati, per motivi di coerenza, i requisiti già posti da disposizioni generali e non menzionati nemmeno per altri segnali specifici. La possibilità di rinunciare a una decisione formale e a una pubblicazione si evince dall'articolo 107 capoverso 3, mentre l'articolo 16 capoverso 3 stabilisce l'obbligo di segnaletica prima dell'ultima possibilità di deviazione.

Art. 26 cpv. 2

I segnali «Divieto di circolazione per gli autocarri» e «Divieto di sorpasso per gli autocarri» comprenderanno le stesse categorie di veicoli (cfr. commenti all'art. 19 cpv. 1 lett. d). Questo adeguamento, escludendo dal campo di applicazione del segnale «Divieto di sorpasso per gli autocarri» le automobili pesanti e gli autoveicoli pesanti adibiti ad abitazione, risulta opportuno, in quanto detti veicoli non sono soggetti al limite di velocità generale di 80 km/h (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 ONC).

Art. 31 cpv. 3

La possibilità di rinunciare a una decisione formale e a una pubblicazione si evince dall'articolo 107 capoverso 3, motivo per cui non è necessario ripeterla in questa disposizione (cfr. anche i commenti all'articolo 21).

Art. 33 cpv. 1

Si tratta di un adeguamento reso necessario dalla modifica dell'articolo 40, capoverso 2, ONC entrata in vigore il 1° gennaio 2016.

Art. 36 cpv. 8

L'obbligo di anticipare sempre i segnali «Stop» e «Dare precedenza» sulle strade principali è eccessivo. In linea di massima, i segnali avanzati devono essere collocati lì dove sono necessari. Spetta pertanto alle autorità preposte alla segnaletica valutare in quali casi vadano impiegati.