Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 81 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 39Fedlex · Rapporto sui risultati
AIU (cure in anestesia, cure intense e cure urgenti)» (analogamente alla proposta relativa all’art. 5 cpv. 1 lett. f).
Cinque partecipanti (Swiss ANP, OdASanté, SBK-ASI, SNL, Spitex Schweiz) propongono di inserire un nuovo capoverso del seguente tenore: «La SEFRI notifica i titoli di studio EPS conseguiti dai professionisti sanitari che sottostanno alla LPSan» (analogamente alla proposta relativa all’art. 5 cpv. 1 lett. f).
RVBB non capisce perché sia stato inserito questo articolo nell’ordinanza sul registro LPSan.
3.3.2.9 Articolo 9 (Qualità dei dati)
physioswiss chiede di completare l’articolo con un terzo capoverso: «Il GesReg è un registro attivo. La CRS garantisce che i dati iscritti nel registro siano attuali.» Motivazione: è necessario menzionare espressamente la manutenzione del registro, essendo un compito fondamentale nell’ambito della tenuta del registro. Non basta che la CRS garantisca che siano iscritti dati corretti e completi. La CRS deve anche mantenere il registro.
CRS fa notare che l’attribuzione del numero di registrazione aumenterebbe considerevolmente la qualità dei dati e il numero di registrazione è quindi direttamente necessario per adempiere lo scopo del registro di cui all’articolo 23 capoverso 2 lettera b LPSan.
3.3.2.10 Articolo 10 (Comunicazione dei dati accessibili al pubblico)
La CDS e sette Cantoni (AI, BS, GE, GL, GR, NW, OW) osservano che in questo articolo mancano sia un’indicazione di quali siano i dati «accessibili al pubblico» sia un rimando all’allegato dell’ordinanza sul registro. Propongono il seguente adeguamento: «I dati accessibili al pubblico mediante procedura di richiamo o solo su domanda secondo l’articolo 26 capoversi 4 e 5 LPSan sono contrassegnati nell’allegato come tali.»
3.3.2.11 Articolo 11 (Accesso tramite un’interfaccia standard)
santésuisse rileva che l’articolo 11 dell’ordinanza sul registro LPSan rappresenta la base per l’accesso di SASIS AG tramite l’interfaccia standard. Per lo scambio di dati così garantito tra il GesReg e l’RCC sarebbe opportuno utilizzare quale chiave comune in particolare anche il numero AVS. SASIS AG dovrebbe inoltre poter accedere senza restrizioni, tramite l’interfaccia, agli attributi che l’ordinanza sul registro LPSan classifica tra quelli «accessibili al pubblico su richiesta».
Capoverso 1
physioswiss fa notare che non è possibile stimare come sarà interpretata la regolamentazione relativa all’accesso ai dati. In ogni caso sussiste il pericolo di una disparità di trattamento di importanti attori del sistema sanitario.
Lettera b
12 partecipanti (FH Schweiz, INS, OdA GS Aargau, SBK-ASI, SGI, SHV, SIGA, SNL, svbg, SVDE, Swiss ANP, Swiss Orthoptics) spiegano che, per registrare i perfezionamenti e i titoli di studio, l’ASI ha sviluppato la piattaforma elettronica eLog (https://www.e-log.ch/), utilizzata da oltre dieci organizzazioni professionali nazionali, compresa la Federazione svizzera delle levatrici. Questa piattaforma consente già di garantire il monitoraggio degli obblighi professionali di cui all’articolo 16 LPSan (lett. b e c). Bisogna assolutamente mettere a disposizione un’interfaccia gratuita, attribuendo all’UFSP la facoltà di decidere, su richiesta, in merito all’accesso a un’interfaccia standard.
3.3.2.12 Articolo 13 (Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione alle autorità competenti)
Per 13 partecipanti (FH Schweiz, INS, OdASanté, SBK-ASI, SGI, SHV, SIGA, SNL, Spitex Schweiz, svbg, SVDE, Swiss ANP, Swiss Orthoptics), in linea di principio ha senso che le autorità e i professionisti sanitari possano accedere ai dati degni di particolare protezione su apposita domanda. Rilevano però che un’informazione sui divieti o sulle restrizioni dell’esercizio della professione sia importante anche