Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 81 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 38Fedlex · Rapporto sui risultati

Capoverso 2 Lettera a

santésuisse osserva che, nell’ambito della verifica delle prestazioni, gli assicuratori hanno bisogno di conoscere la data di scadenza delle autorizzazioni all’esercizio della professione. L’iscrizione di tale data, prevista all’articolo 6 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza sul registro LPSan, deve quindi essere obbligatoria. L’attuale formulazione «possono» va pertanto modificata.

Lettera b

curafutura ritiene che debbano essere obbligatori non solo l’indirizzo dello studio o dell’azienda (via, NPA, luogo), bensì anche il suo nome, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica. Ciò consentirebbe di ridurre sensibilmente l’onere per le verifiche e le richieste di chiarimenti.

Capoverso 3 lettera c

Per i prestatori di servizi che possono esercitare la professione durante 90 giorni di cui all’articolo 15 capoverso 1 LPSan, la CDS e dieci Cantoni (AI, AR, GE, GL, GR, NW, OW, SG, TI, ZG) si chiedono come fa il Cantone tenuto a iscriverli a valutare se i 90 giorni sull’arco dell’anno civile sono stati esauriti, dal momento che i 90 giorni si riferiscono a servizi in tutti i Cantoni. Bisognerebbe quindi precisare che i 90 giorni sono stati esauriti nel Cantone. Il Cantone NE raccomanda di stralciare la lettera c.

Capoverso 4

Per la CDS, otto Cantoni (AI, BS, GL, GR, NW, OW, TI, ZG) e CRS sarebbe opportuno dichiarare obbligatoria e pubblicamente accessibile l’iscrizione della data di inizio e di fine del diritto di fornire prestazioni. Anche altri Cantoni potrebbero così vedere se un prestatore di servizi ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2005/36/CE ha già esaurito il contingente di 90 giorni o meno. I Cantoni fanno tuttavia valere che i dati disponibili non sono sufficienti a tal fine: spesso contengono infatti solo il primo annuncio e quindi la data di inizio della prestazione.

Per garantire una tenuta uniforme del registro, il Cantone AG chiede invece di mantenere nell’avamprogetto la formulazione facoltativa.

Capoverso 5

Secondo la CDS e cinque Cantoni (AI, GL, GR, NW, OW), il fatto che l’ordinanza disciplini l’«iscrizione» dei dati prima del processo di «annuncio», che logicamente viene prima, genera confusione.

Capoverso 6

Secondo la CDS e cinque Cantoni (AI, GL, GR, NW, OW), la trasmissione mediante lettera raccomandata non rappresenta una «connessione sicura». Il Cantone BS constata che nell’ordinanza manca una disposizione concernente l’annuncio attraverso una connessione sicura e auspica quindi una disposizione analoga all’articolo 10 dell’ordinanza sul registro LPSan.

Secondo il Cantone ZH, bisognerebbe stabilire che gli annunci sono effettuati solo dopo il passaggio in giudicato.

Lettera h

Il Cantone ZH osserva che non è chiaro se, in base a questa disposizione, possano essere iscritte misure disciplinari cantonali, come ad esempio un divieto di esercitare l’attività per i dipendenti. Dovrebbe essere possibile.

3.3.2.7 Articolo 7 (Scuole universitarie e altri istituti accademici)

La CDS, sei Cantoni (AI, GL, GR, NW, OW, SG) e CRS propongono (analogamente all’art. 5 cpv. 1) di iscrivere anche il luogo di attinenza e il numero di registrazione del diploma.

3.3.2.8 Articolo 8 (Scuole specializzate superiori)

La CDS, sei Cantoni (AI, GL, GR, NW, OW, SG) e CRS ritengono che si debba iscrivere anche il luogo di attinenza e il numero di registrazione del diploma (cfr. art. 5 cpv. 1 e art. 7).

Sei partecipanti (OdA GS Aargau, SBK-ASI, SGI, SIGA, SNL, Swiss ANP) propongono la seguente aggiunta: «Le scuole specializzate superiori SSS notificano alla CRS anche i titoli di studio postdiploma