Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 81 pagine

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Per RVBB è inaccettabile addossare per legge costi supplementari ai fisioterapisti indipendenti, che già oggi sottostanno a estreme limitazioni finanziarie a causa delle convenzioni tariffali. OdASanté e Spitex Schweiz fanno notare che è impossibile stimare l’onere per l’adeguamento dell’interfaccia tecnica per l’iscrizione dei dati nel registro. Occorre evitare che ai fornitori di dati siano addossati costi esorbitanti.

Capoverso 2

RVBB rileva che la ripercussione sui fornitori di prestazioni dei costi per la messa a punto delle interfacce standard è inaccettabile.

3.3.2.16 Articolo 18 (Emolumenti)

Il Cantone ZH fa notare, in generale, che gli emolumenti devono essere fissati in modo da coprire i costi. Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare dei costi per la tenuta del registro (art. 28 LPSan), ma se gli emolumenti non coprono i costi, la metà della differenza è a carico dei Cantoni. Il Cantone ZH dovrebbe assumere una quota consistente dei costi, dal momento che l’importo sarebbe ripartito in base alla popolazione.

Capoverso 1

CRS fa notare che l’emolumento è riscosso per la registrazione del titolo di studio e non del professionista sanitario. Un professionista sanitario che ha completato ad esempio la formazione di infermiere diplomato SUP e successivamente quella di levatrice diplomata SUP dovrà quindi versare l’emolumento per entrambi i titoli di studio. A causa del cambiamento di nome tra i due titoli di studio, solitamente i doppioni nel registro sono riconosciuti a posteriori. Non sarà possibile identificare queste persone anticipatamente, condonando quindi l’emolumento alle persone già iscritte nel registro.

Secondo physioswiss bisogna escludere che, oltre all’emolumento unico di 130 franchi, ai professionisti sanitari siano richiesti altri emolumenti, ad esempio per la modifica o la cancellazione di un’iscrizione.

Il Cantone GE sottolinea che membri delle professioni sanitarie dovrebbero pagare 130 franchi per l’iscrizione, oltre all’emolumento cantonale per l’ottenimento dell’abilitazione. La somma dei due emolumenti è consistente, tanto più che si tratta di gruppi professionali non ancora attivi.

OdASanté e Spitex Schweiz richiamano l’attenzione su quanto segue: l’articolo 18 capoverso 1 è in contrasto con l’articolo 3 capoverso 3 dell’ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, che stabilisce che l’inserimento dei dati nel registro delle professioni sanitarie è gratuito. Solo l’articolo 2 capoverso 3 prevede che la CRS può riscuotere emolumenti. Si tratta di una contraddizione e di una disparità di trattamento tra professionisti sanitari svizzeri e stranieri.

Capoverso 2

santésuisse si oppone per principio agli emolumenti previsti all’articolo 18 capoverso 2 per l’utilizzazione dell’interfaccia standard: l’utilizzazione dell’interfaccia da parte di SASIS AG è infatti nell’interesse pubblico e quindi dovrebbe essere possibile gratuitamente. Ciò vale anche per l’utilizzazione delle interfacce standard nell’ambito dei registri MedReg e PsyReg.

11 partecipanti (FH Schweiz, Swiss ANP, OdA GS Aargau, SBK-ASI, SGI-SSMI, SHV, SIGA-FSIA,

SNL, svbg, SVDE, Swiss Orthoptics) criticano il fatto che i servizi debbano pagare alla CRS fino a 5000 franchi all’anno, più eventuali emolumenti all’UFSP a dipendenza dell’onere. Si oppongono con decisione a questa regolamentazione nella misura in cui riguarda la verifica degli obblighi professionali di cui all’articolo 16 LPSan (lett. b e c). In quest’ambito, in qualità di organizzazioni della società civile le associazioni di categoria svolgono compiti statali, senza alcun indennizzo. In questi casi, gli emolumenti di cui all’articolo 18 capoverso 2 lettere a e b dovrebbero essere condonati. Richiamano inoltre l’attenzione sul fatto che i professionisti sanitari pagano già un emolumento individuale per iscrivere i loro dati nel registro; con le quote sociali versate alle associazioni pagano poi l’accesso delle associazioni di categoria ai dati tramite l’interfaccia standard.

Il Cantone GE si chiede se il emolumento previsto alla lettera b sarà sistematicamente fatturato ai Cantoni. Siccome l’onere amministrativo della CRS consiste semplicemente nel verificare i diplomi,

mentre i Cantoni assumono oneri supplementari per le ricerche, GE è sorpreso di questo emolumento.