Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 81 pagine

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15 partecipanti (ASI Vaud, FH Schweiz, INS, OdA GS Aargau, OdASanté, SBK-ASI, SGI, SHV, SIGA, SNL, Spitex Schweiz, svbg, SVDE, Swiss ANP, Swiss Orthoptics) osservano innanzitutto che l’articolo 6 garantisce in modo chiaro l’annuncio delle restrizioni e dei rifiuti dell’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale. Manca tuttavia una disposizione concernente l’attuazione nei Cantoni degli obblighi professionali (art. 16 e 17 LPSan). Bisognerebbe stabilire la necessità di una verifica e i relativi metodi al fine di garantire che i Cantoni adottino metodi paragonabili. In caso contrario, la sicurezza dei pazienti sarebbe messa in dubbio, i confronti intercantonali resi impossibili o perlomeno fortemente ostacolati e l’obiettivo della legge mancato.

Capoverso 1

CRS sottolinea che, nell’interesse della protezione della salute, della sicurezza dei pazienti e della garanzia della qualità, le autorità cantonali dovrebbero iscrivere nel registro anche l’esistenza di misure e/o oneri conformemente alla legislazione sulla vigilanza anche per i professionisti sanitari che non esercitano un’attività soggetta ad autorizzazione nel Cantone. Queste informazioni dovrebbero essere accessibili all’UFSP, alla CRS e ai Cantoni. Ciò permetterebbe di garantire che le autorità cantonali siano informate in merito alle misure di vigilanza ordinate in altri Cantoni nei confronti dei professionisti sanitari non appena questi chiedono un’autorizzazione all’esercizio della professione. Ciò faciliterebbe anche i processi di rilascio di attestati di registrazione.

RVBB approva la possibilità di rendere visibili le restrizioni geografiche, temporali e professionali, gli oneri, la revoca o il rifiuto di autorizzazioni all’esercizio della professione, ma deplora che tale possibilità sia limitata alla formazione di base e non possa essere estesa a perfezionamenti e aggiornamenti.

Lettera c

La CDS, 14 Cantoni (AI, BS, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, TI, ZG), SKS, SPO e CRS ritengono che l’iscrizione «nessuna autorizzazione» non fornisca un’informazione significativa, utile ai fini della protezione dei pazienti. Chiedono pertanto di utilizzare anche nei registri GesReg, MedReg e PsyReg lo stato dell’autorizzazione previsto dall’O-NAREG (concessa, soggetta a restrizioni, rifiutata, revocata, utente uscito) (art. 5 lett. c O-NAREG). I Cantoni LU e ZG propongono inoltre di inserire la rinuncia: tra un divieto di esercitare la professione e una rinuncia volontaria vi è infatti una bella differenza. Anche KAV sottolinea questo aspetto.

CRS ritiene che, nell’interesse della pianificazione dell’assistenza e per scopi statistici, sia auspicabile che si precisi se la persona esercita una professione sanitaria attivamente o meno (attivo/inattivo con l’indicazione della data).

Lettera d

I Cantoni NE, LU e TI nonché KAV propongono di stralciare la lettera d, poiché non è sempre possibile indicare l’indirizzo del datore di lavoro, l’indirizzo non è sempre noto al momento della domanda d’iscrizione nel registro, per esercitare la professione non occorre alcuna sede e vi sono persone che lavorano per più datori di lavoro. Anche OdASanté e Spitex Schweiz constatano che viene richiesta l’iscrizione dell’indirizzo del datore di lavoro, senza che la LPSan contempli tale obbligo di annuncio al Cantone da parte dei lavoratori o dei datori di lavoro. Se l’articolo si riferisce unicamente agli indipendenti, bisogna precisarlo.

Lettera e

Per la CDS, otto Cantoni (AI, BS, GL, GR, NW, OW, SG, ZG) e CRS, la precisazione «[…] e relativa descrizione» è delicata: potrebbe facilmente portare a iscrizioni che alla fine equivarrebbero a una motivazione della restrizione o dell’onere e di conseguenza rientrerebbero tra i dati degni di particolare protezione. Propongono di mantenere il previsto elenco a tendina con la possibilità di apportare precisazioni quanto alle restrizioni professionali (attività) e geografiche (Comune).

Il Cantone JU osserva che sarebbe utile sapere su che dettagli possono basarsi i Cantoni nel definire restrizioni dell’autorizzazione per i membri delle professioni sanitarie.

Lettere c-f

I Cantoni GE e ZH rilevano che le informazioni sul rifiuto, sulla revoca, sulle restrizioni e sugli oneri sono dati degni di protezione e pertanto non dovrebbero essere pubblici. Per proteggere i pazienti è importante semplicemente sapere se la persona dispone dell’autorizzazione o meno. Lo stesso adeguamento va previsto anche nell’allegato.