Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 81 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 36Fedlex · Rapporto sui risultati
fisioterapisti qualificati. Se una parte consistente dei gruppi professionali non è contenuta nel GesReg, le analisi statistiche basate su di esso non produrrebbero risultati validi.
Capoverso 1 lettera g
Dieci partecipanti (FH Schweiz, INS, SBK-ASI, SGI, SHV, SIGA, svbg, SVDE, Swiss ANP, Swiss Orthoptics) osservano che le associazioni di categoria e gli istituti di formazione dispongono delle conoscenze e dei contatti internazionali regolari necessari per valutare i titoli di studio esteri. Già oggi le associazioni di categoria prestano consulenza alla CRS e sono coinvolte nell’attuazione delle misure compensative. La collaborazione tra le associazioni di categoria e la CRS è disciplinata contrattualmente. Queste prestazioni delle associazioni di categoria dovrebbero essere formulate espressamente e indennizzate.
Capoverso 1 lettere f-h
CRS rileva che, per garantire l’utilità del registro, la designazione dei tipi di titoli di studio (p. es. diploma SSS, diploma SUP ecc.) deve orientarsi al sistema di formazione e corrispondere a quella del NAREG. Una modifica della prassi perturberebbe processi rodati dei vari attori del settore sanitario e ridurrebbe l’accettazione e l’utilità del registro. I titoli di studio conformi al diritto anteriore non equiparati ai titoli di studio di cui all’articolo 12 capoverso 2 LPSan ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione secondo le disposizioni transitorie (art. 34 cpv. 3 LPSan), i cui titolari erano però stati autorizzati a esercitare la professione prima dell’entrata in vigore della LPSan, dovrebbero essere riportati in modo trasparente per tutti gli attori coinvolti.
L’iscrizione nel registro del luogo di rilascio non ha senso per le professioni sanitarie non universitarie, sia per i titoli di studio svizzeri sia per quelli esteri: si tratta infatti di una potenziale fonte di errori e non offre alcun valore aggiunto al registro. Nelle professioni sanitarie non universitarie, i diplomi conformi al nuovo diritto sono spesso emessi da un servizio centralizzato e il luogo indicato non rispecchia il luogo di formazione del professionista sanitario. Anche per i titoli di studio esteri riconosciuti e per quelli verificati è spesso impossibile definire un luogo di formazione univoco. Ciò vale anche per il capoverso 2.
Capoverso 1 lettera i
La CDS e cinque Cantoni (AI, GL, GR, NW, OW) rilevano che anche il GLN è iscritto tramite un’interfaccia di RefData e deve pertanto essere menzionato.
Capoverso 2
Secondo la CDS e cinque Cantoni (AI, GL, NW, OW, GR), il fatto che l’ordinanza disciplini l’«iscrizione» dei dati prima del processo di «annuncio», che logicamente viene prima, genera confusione.
Il Cantone VD propone il seguente adeguamento della versione francese: «[…] le diplôme au sens de l'art. 34, al. 3, LPSan, avec la date, le lieu et le pays […]».
Capoverso 3
La CDS e sei Cantoni (AI, GE, GL, GR, NW, OW) osservano che la conservazione sotto chiave dei dati personali degni di particolare protezione menzionati all’articolo 6 capoverso 6 è insufficiente dal punto di vista della protezione dei dati e della sicurezza. Anche la trasmissione alla CRS mediante lettera raccomandata è considerata insicura. I dati dovrebbero restare nelle mani dei Cantoni.
SVBG rileva che gli esperti non sono nominati dalla CRS, bensì dalle associazioni di categoria/SUP e auspica che questa collaborazione sia menzionata espressamente a questo capoverso come segue: «Se non sono soddisfatte tutte le condizioni di cui al capoverso 1, la CRS provvede, all’occorrenza in collaborazione con la corrispondente associazione di categoria, ad adottare misure di compensazione […]».
Capoverso 4
RVBB sottolinea l’importanza di disciplinare bene l’eliminazione e la cancellazione dei dati. È importante in particolare registrare le revoche dell’autorizzazione all’esercizio della professione, gli avvertimenti e gli ammonimenti.
3.3.2.6 Articolo 6 (Cantoni)
Il Cantone ZH ritiene che debba essere previsto anche uno stato «attivo» o «inattivo», analogamente all’articolo 7 capoverso 1 lettera d dell’ordinanza sul registro LPMed.