Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 81 pagine
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per le autorità UE e le associazioni di categoria, che dovrebbero essere informate attivamente in merito alle restrizioni e ai divieti. Per le associazioni di categoria, un divieto di esercitare la professione potrebbe far scattare un procedimento di espulsione dall’associazione. L’ordinanza va quindi completata con disposizioni sull’informazione attiva delle competenti autorità UE (direttiva 2005/36/CE) e delle associazioni di categoria in merito alle restrizioni e ai divieti all’esercizio della professione.
Capoverso 3
La CDS e cinque Cantoni (AI, GL, GR, NW, OW) osservano che la trasmissione mediante lettera raccomandata non rappresenta una «connessione sicura».
3.3.2.13 Articolo 14 (Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione al professionista sanitario interessato)
Per 13 partecipanti (FH Schweiz, INS, OdASanté, SBK-ASI, SGI, SHV, SIGA, SNL, Spitex Schweiz, svbg, SVDE, Swiss ANP, Swiss Orthoptics), in linea di principio ha senso che le autorità e i professionisti sanitari possano accedere ai dati degni di particolare protezione su apposita domanda. Rilevano però che un’informazione sui divieti o sulle restrizioni dell’esercizio della professione sia importante anche per le autorità UE e le associazioni di categoria, che dovrebbero essere informate attivamente in merito alle restrizioni e ai divieti. Per le associazioni di categoria, un divieto di esercitare la professione potrebbe far scattare un procedimento di espulsione dall’associazione. L’ordinanza va quindi completata con disposizioni sull’informazione attiva delle competenti autorità UE (direttiva 2005/36/CE) e delle associazioni di categoria in merito alle restrizioni e ai divieti all’esercizio della professione.
Capoverso 3
La CDS e cinque Cantoni (AI, GL, GR, NW, OW) fanno notare che la trasmissione mediante lettera raccomandata non rappresenta una «connessione sicura».
CRS rileva che, secondo l’articolo 8 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD), ogni persona iscritta in un registro ha diritto a informazioni complete sui dati che la concernono. Secondo il rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sul registro LPSan, la comunicazione di tali informazioni è gratuita. Per quanto riguarda i costi bisogna distinguere se un professionista sanitario richiede tali informazioni in virtù del suo diritto di accesso per uso proprio o se invece le richiede sotto forma di attestato di registrazione (comunicazione di informazioni) da presentare ad autorità svizzere o estere. Secondo CRS, l’attestato di registrazione comporta un onere di lavoro particolarmente importante ed è quindi riscossa una partecipazione ai costi. Buona parte del lavoro del servizio incaricato di tenere il registro consiste nel rilasciare attestati di registrazione e fornire informazioni sui professionisti sanitari e sulla loro formazione. CRS accoglie quindi favorevolmente la creazione di una base legale chiara per la comunicazione di tali informazioni, compresa una regolamentazione degli emolumenti.
3.3.2.14 Articolo 15 (Modifica dei dati)
Il Cantone ZH ritiene che i professionisti sanitari debbano essere obbligati a notificare alla CRS le modifiche dei dati.
Capoverso 2
Per la CDS e cinque Cantoni (AI, GE, GL, NW, OW), la trasmissione elettronica alla CRS delle domande cantonali di modifica dei dati annunciati secondo l’articolo 6 capoverso 6 (dati degni di particolare protezione) è delicata, dal momento che le domande stesse contengono (o possono contenere) dati degni di protezione.
3.3.2.15 Articolo 17 (Ripartizione dei costi e requisiti tecnici)
Capoverso 1
Il Cantone NE propone di menzionare che i Cantoni devono essere consultati prima di qualsiasi adeguamento del registro. Si tratta di un punto importante: i costi dell’interfaccia tra il NAREG e il registro cantonale sono infatti di competenza dei Cantoni, i quali dovrebbero poter stimare possibili ripercussioni sull’interfaccia tecnica tra il registro e il loro software prima che il registro venga modificato.