Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 81 pagine

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3.4 Avamprogetto di ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie (ORPSan)

3.4.1. Osservazioni contenutistiche generali

Punti principali dei pareri pervenuti

L’avamprogetto di ORPSan, su cui si sono espressi 122 partecipanti, miete ampi consensi. Sia dal punto di vista della tutela della buona fede sia da quello della protezione della salute, nel complesso i partecipanti accolgono favorevolmente il fatto che, ai fini dell’autorizzazione all’esercizio della professione, i titoli di studio conseguiti conformemente al diritto anteriore siano equiparati a quelli rilasciati attualmente. La delega delle procedure di riconoscimento alla CRS è approvata – salvo nel settore dell’osteopatia. Diversi partecipanti deplorano l’assenza di spiegazioni sulla procedura di riconoscimento dei diplomi rilasciati negli Stati UE/AELS. Tale procedura è disciplinata dalla direttiva 2005/36/CE e non è oggetto del presente avamprogetto.

Osservazioni generali

La CDS nonché i Cantoni AI, GE, GL, JU, OW, NW, VS e TI osservano che il mancato riconoscimento dei titoli conformi al diritto anteriore violerebbe l’articolo 34 capoverso 3 LPSan.

Secondo il Cantone BE, per garantire l’assistenza occorre inserire nell’ORPSan una disposizione che ammetta un confronto tra i titoli di studio esteri e quelli conformi al diritto anteriore.

Il Cantone SO accoglie favorevolmente il fatto che – nel rispetto della protezione della salute e della tutela della buona fede – i titoli di studio svizzeri conseguiti conformemente al diritto anteriore siano equiparati a quelli richiesti in futuro.

ASI Vaud auspica che i diplomi conformi al diritto anteriore, in particolare quelli in cure infermieristiche, siano riconosciuti automaticamente dalle scuole universitarie professionali.

Dakomed deplora che possano essere accreditati solo i cicli di studio svizzeri. Con la regolamentazione proposta vi è inoltre il pericolo che molti osteopati non potranno più esercitare la professione.

FH Schweiz auspica un trattamento più rapido, da parte della CRS, delle domande di riconoscimento dei diplomi esteri.

IG NGH e SHV sono grati per le spiegazioni chiare. Una stretta collaborazione con le associazioni di categoria è essenziale per la qualità delle prestazioni delle levatrici.

Sette partecipanti (IKOG-NOWZ, SCO GE, SCO VD, SCO VS, SIJNO, SOF, SVO-FSO) ritengono che l’accreditamento dei cicli di studio e le condizioni per l’esercizio di queste professioni sotto la propria responsabilità professionale debbano essere disciplinati chiaramente onde garantire la protezione della salute. Ciò vale in particolare per gli osteopati, che sono gli unici ad aver bisogno di un titolo di master per ottenere l’autorizzazione e oltretutto assumono il ruolo di professionisti di primo contatto con competenze diagnostiche.

INS e SGI constatano che le associazioni di categoria dispongono delle conoscenze richieste per il riconoscimento dei titoli di studio e dei necessari contatti in Svizzera e all’estero. È quindi importante che continuino a essere coinvolte nell’elaborazione di criteri, processi e regolamentazioni concernenti il riconoscimento dei diplomi esteri e la formazione di recupero.

In vista della carenza di personale specializzato, OdASanté sostiene la regolamentazione chiara del riconoscimento dei titoli di studio esteri e di quelli conformi al diritto anteriore nelle professioni sanitarie, in particolare considerando le misure di garanzia della qualità.

physioswiss condivide i due presupposti formulati nel rapporto esplicativo: in primo luogo i professionisti sanitari che oggi lavorano sotto la propria responsabilità professionale nei Cantoni dove non è richiesta l’autorizzazione all’esercizio della professione non devono essere rimossi dalle loro funzioni e in secondo luogo questi professionisti non devono essere obbligati a conseguire qualifiche supplementari.

physioswiss e Spitex Schweiz accolgono favorevolmente la regolamentazione chiara del riconoscimento dei titoli esteri e di quelli conformi al diritto anteriore nelle professioni sanitarie, in particolare considerando le misure di garanzia della qualità al fine di garantire la sicurezza dei pazienti.

Sette partecipanti (SBK-ASI, SHV, SIGA/FSIA, SNL, svbg, SVDE, Swiss Orthopics) fanno notare che,