Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 81 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 45Fedlex · Rapporto sui risultati
durante gli scorsi anni, le associazioni di categoria hanno fatto enormi sforzi per elaborare, in collaborazione con la CRS, criteri, processi e regolamentazioni chiari concernenti il riconoscimento dei diplomi esteri e la formazione di recupero. Tali criteri, processi e regolamentazioni vanno sanciti contrattualmente, partendo dal presupposto che saranno mantenuti.
SWISS ANP rileva che le associazioni di categoria dispongono delle conoscenze richieste per il riconoscimento dei titoli di studio e dei necessari contatti in Svizzera e all’estero. Durante gli scorsi anni, le associazioni di categoria hanno fatto enormi sforzi per elaborare, in collaborazione con la CRS, criteri, processi e regolamentazioni chiari concernenti il riconoscimento dei diplomi esteri e la formazione di recupero. SWISS ANP parte dal presupposto che tali criteri, processi e regolamentazioni saranno mantenuti e all’occorrenza sviluppati ulteriormente e che le associazioni saranno indennizzate per le loro prestazioni.
P. Heis auspica che l’UFSP introduca una regolamentazione secondo cui gli osteopati con un riconoscimento RME siano autorizzati a esercitare la professione, tuttavia non in qualità di professionisti di primo contatto.
3.4.2 Osservazioni sui singoli articoli
3.4.2.1 Articolo 1 (Oggetto)
La CDS nonché i Cantoni AI, GE, GL, JU, OW, NW, TI e VS rilevano che, alla lettera b, sono menzionati solo i titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore, ma non «[…] i titoli di studio esteri riconosciuti come equivalenti» menzionati anch’essi all’articolo 34 capoverso 3 LPSan. Anche il rapporto esplicativo li ignora.
CRS ritiene che alla lettera b debbano essere menzionati anche i titoli di studio esteri riconosciuti come equivalenti conformemente al diritto anteriore.
3.4.2.2 Sezione 2 (Riconoscimento dei titoli di studio esteri)
11 partecipanti (Swiss ANP, INS, OdA GS Aargau, SBK-ASI, SGI, SHV, SIGA/FSIA, SNL, svbg, SVDE, Swiss Orthoptics) criticano il fatto che i titoli di studio rilasciati sul territorio dell’UE/AELS non siano inseriti nell’ordinanza, benché il rapporto esplicativo ne descriva il riconoscimento nell’ambito dell’ALC.
3.4.2.3 Articolo 2 (Competenza)
Il Cantone SG auspica una modifica al capoverso 2 e avanza la seguente proposta: «La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) disciplina i dettagli relativi all’adempimento dei compiti della CRS in un contratto di diritto amministrativo.»
Sette partecipanti (ASPS, curafutura, OdA Santé, physioswiss, USAM, Spitexschweiz, CRS) accolgono favorevolmente la delega del riconoscimento dei titoli di studio esteri alla CRS.
Otto partecipanti (CP, IKOG-NOWZ, SCO GE, SCO VD, SCO VS, SOF, SIJNO, SVO-FSO) sono contrari a una delega alla CRS nel settore dell’osteopatia. La maggior parte degli osteopati che lavorano in Svizzera ha un diploma estero. Uno sguardo agli istituti di formazione e ai cicli di studio all’estero mostra una diversità incredibile. Già per le persone all’interno del mondo professionale specifico è difficilissimo avere una visione d’insieme e confrontare i vari curricula. Oggi la CRS non dispone delle competenze necessarie per questa valutazione. È inaccettabile che in futuro la CRS decida da sola in merito ai riconoscimenti. Le associazioni temono un allentamento dei requisiti. Al posto della CRS dovrebbe essere istituita una commissione ad hoc sotto la guida dell’UFSP o della CDS. A disporre della competenza oggi sono gli esperti della commissione di esame: non vi è quindi alcun motivo di sciogliere questo organismo. Sicuramente, l’onere per il riconoscimento nel settore dell’osteopatia è destinato ad aumentare ulteriormente in futuro. Sarebbe quindi più intelligente mantenere l’attuale commissione di esame e beneficiare della sua esperienza.
CVAM si oppone a una delega alla CRS.