Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 81 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 48Fedlex · Rapporto sui risultati

M. Kündig ritiene che dopo l’entrata in vigore della LPSan non debba più esserci alcuna equiparazione tra titoli di studio esteri e i vecchi titoli di studio svizzeri (ottico dipl.).

M. Lanzialo osserva che non si possa fare alcuna differenza tra tempo pieno e tempo parziale. Critica la mancanza di posti di studio in osteopatia.

K. Tsiounis si compiace del fatto che, a partire dal 2020, non dovranno più esserci dichiarazioni di equivalenza dei diplomi esteri secondo il diritto anteriore.

Lettera a

La CDS nonché i Cantoni AI, GL, GR, NW, OW e VS criticano il fatto che il riferimento esclusivamente ai titoli di studio di cui all’articolo 12 capoverso 2 LPSan è in contraddizione con l’articolo 34 capoverso 3 LPSan. Per confrontare le formazioni non conta il fatto che esse siano ancora offerte, ma contano le competenze materiali e professionali del servizio incaricato di svolgere il confronto. La CRS ha già un’ottima familiarità con tutte le formazioni dei titoli di studio menzionati agli articoli 6-11, grazie alla sua decennale attività di riconoscimento. Anche se i requisiti applicabili «finora» non corrispondono a quelli attuali a livello di sistema di formazione, dal punto di vista del mandato di approvvigionamento dei Cantoni occorre tener presente che, nel settore sanitario e in particolare in quello delle cure infermieristiche, la Svizzera ha ancora un consistente bisogno di personale straniero. Anche nel campo dell’ottica vi è carenza di fornitori di prestazioni optometriche. Sarebbe quindi nell’interesse dei Cantoni che anche in futuro fossero equiparati ai detentori di titoli di studio di cui all’articolo 12 capoverso 2 LPSan (p. es. optometristi SUP), ai fini dell’esercizio della professione, anche i detentori stranieri di titoli conformi al diritto anteriore (p. es. ottico EPS) e non solo quelli svizzeri. Non si tratta assolutamente di un’equiparazione dei sistemi di formazione, bensì di una parità di trattamento per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio della professione. Ciò è attestato tra l’altro anche dal fatto che i professionisti sanitari con un titolo di studio estero riconosciuto non ottengono il titolo che possono portare i professionisti svizzeri, bensì unicamente una conferma dell’equivalenza.

Il Cantone ZH propone di invertire l’ordine delle lettere c e d.

AOVS sottolinea che, anche conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, un ottico in possesso di un diploma estero che corrisponde all’ex ottico diplomato EPS deve poter richiedere l’equivalenza al titolo di studio svizzero di optometrista SUP di cui all’articolo 12 capoverso 2 lettera f LPSan.

Secondo SICO, all’articolo 4 lettere a e d dovrebbero essere previste deroghe per gli osteopati, dal momento che questa professione è ancora in fase di sviluppo in Europa. Concretamente bisognerebbe applicare le linee guida dell’Osteopathic Academic European Network (OsEAN) sul titolo di Master of Science (MSc) in osteopatia. È inaccettabile che il riconoscimento da parte della Croce Rossa Svizzera (CRS) si basi unicamente sul ciclo di studio HES-SO.

Lettera c

ChiroSuisse accoglie favorevolmente il requisito relativo alle conoscenze linguistiche (livello B2) in una lingua ufficiale della Confederazione.

RVBB approva l’obbligo di dimostrare conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale. L’interazione con i pazienti passa tra l’altro attraverso la lingua e quest’ultima è necessaria per creare una relazione di fiducia e per l’aderenza del paziente.

Secondo CRS, le conoscenze linguistiche sono indispensabili per l’esercizio della professione e la protezione dei pazienti e vanno verificate in ogni caso. Propone di adeguare la lettera c come segue: «il detentore del titolo di studio estero dimostra di possedere le conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione necessarie per l’esercizio della professione sanitaria.»

Lettera d

13 partecipanti (ASI Vaud, FH Schweiz, Swiss ANP, OdA GS Aargau, SBK-ASI, SGI, SIGA-FSIA, SHV, SNL, svbg, SVDE, Swiss Orthoptics, UniBAS) chiedono di aggiungere alla lettera d che il detentore del titolo di studio estero deve dimostrare attivamente di poter esercitare la professione nel proprio Paese e di non essere oggetto di alcuna restrizione o revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione. ASI Vaud aggiunge che occorre dimostrare attivamente che non sia stata decisa alcuna revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione.

Secondo THIM, invece di richiedere un titolo di formazione professionale estero che abiliti a esercitare la professione nel relativo Stato, bisognerebbe chiedere una prova del completamento della formazione