Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 81 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 47Fedlex · Rapporto sui risultati
Cinque partecipanti (IKOG-NOWZ, SCOge, SCOvd, SIJNO, SOF) ritengono che, in tutti i Paesi del mondo, le condizioni per l’esercizio della professione siano meno severe che in Svizzera. Vi è quindi da temere che, a causa del fabbisogno dimostrato in Svizzera, l’autorità sarà confrontata con moltissime domande ‒ già solo per il fatto che molte persone che oggi praticano l’osteopatia perderanno l’autorizzazione non essendo in possesso di un diploma CDS e dovranno quindi cercare di riottenerla presentando una domanda. Non avendo la competenza e il tempo necessari, la CRS non potrà svolgere gli ampi accertamenti assolutamente necessari per le numerose domande prevedibili. La competenza dovrebbe spettare all’UFSP e l’attuazione essere affidata preferibilmente agli esperti della commissione di esame della CDS, che se ne occupano già oggi.
Secondo SBAO, a partire dal 2020 non dovranno più esserci dichiarazioni di equivalenza dei diplomi esteri secondo il diritto anteriore.
SCO VS e SVO-FSO sottolineano lo standard elevato dell’osteopatia in Svizzera. Nell’UE e nei Paesi terzi, le condizioni per l’esercizio della professione di osteopata sembrano meno severe che in Svizzera. Il riconoscimento automatico tramite la direttiva europea 2005/36/CE non rappresenta quindi un passo avanti per l’osteopatia. Le associazioni temono un’ondata di domande di riconoscimento dopo l’entrata in vigore. Le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 dell’ordinanza vanno quindi applicate a tutti i Paesi.
USAM ritiene che dopo l’entrata in vigore della LPSan non debba più essere possibile un riconoscimento degli ottici conforme al diritto anteriore.
swissuniversities auspica che, per quanto riguarda le procedure di riconoscimento nell’osteopatia, la CRS garantisca il coinvolgimento di rappresentanti della professione nell’attuazione degli articoli 4 e 5.
VaOS ritiene che in linea di principio l’ordinanza sia adeguata, tuttavia nel settore dell’osteopatia è poco pratica, dal momento che, all’estero, spesso l’osteopatia non è disciplinata. Non è corretto né previsto dalla LPSan alzare gli ostacoli per le domande mediante prescrizioni sull’entrata nel merito. In fondo, i criteri formulati sono di natura materiale e andrebbero esaminati in ogni caso. La regolamentazione porterà tutt’al più a processi a più tappe. Per l’osteopatia, queste condizioni non sono adeguate.
L’UDC intravede un bisogno di adeguamento alla lettera c. Nella forma proposta, i professionisti sanitari che hanno completato la formazione in un istituto svizzero la cui casa madre si trova all’estero (p. es. nei Paesi Bassi) rischiano di essere penalizzati. Avendo seguito una formazione in Svizzera per il mercato del lavoro svizzero, non hanno imparato la lingua del Paese della sede centrale dell’istituto (olandese). Senza le conoscenze linguistiche non otterrebbero quindi un certificato (olandese) per il loro titolo di studio effettivamente conseguito. In assenza di tale certificato avrebbero più difficoltà ad accedere al mercato svizzero del lavoro rispetto ai diplomati (olandesi) dello stesso istituto presso la sede centrale all’estero.
Nove persone singole (D. Dejaeghere, K. Hennemann, E. Munitga, M. Palas, D. Piller, F. Schiemann, A. Sijtsma, S. Spühler, N. Zweifel) si associano al parere di VaOS.
24 professionisti (D. Dejaeghere, J. Ganzmann, F. Geldof, B. Glauser, A. Heeb, S. Heller, K. Hennemann, S. Jans, R. Kraus, M. Lanzialo, K. Lilienthal, M. Mühlemann, C. Müller, S. Nägelin, M. Palas, R. Peyer, F. Schiemann, B. Schreiber, N. Schuler, C. Seibt, A. Sijtsma, K. Sperling, S. Spühler, N. Zweifel) criticano le condizioni di riconoscimento nell’ordinanza, poiché non sono applicabili all’osteopatia e sono problematiche nell’ottica dell’assistenza. Molti studenti sono di fatto costretti a studiare osteopatia all’estero, dal momento che i posti di studio alla HES-SO sono molto limitati – in particolare per gli svizzeri tedeschi. I professionisti chiedono che chi può comprovare una formazione conforme all’ordinanza sulle competenze LPSan debba aver diritto all’esame materiale da parte dell’autorità incaricata del riconoscimento.
P. Frank, A. Heeb, R. Kraus e C. Schmid chiedono di stralciare o rivedere l’articolo oppure di dichiararlo non applicabile all’osteopatia.
S. Heller, K. Lilienthal, S. Nägelin, R. Peyer, C. Seibt e S. Siegrist criticano il carattere molto restrittivo delle lettere b e d: in molti Paesi, infatti, la professione di osteopata non è disciplinata. Sarebbe inoltre più adeguato confrontare la qualità, i punti ECTS e l’accreditamento tra i master invece di esaminarli in base ai criteri definiti all’articolo 4.
T. Jaag osserva che fino al 2013 in Svizzera non esisteva nessuna formazione in osteopatia che consentisse un’autorizzazione.