Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 81 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 46Fedlex · Rapporto sui risultati

physioswiss chiede l’istituzione di un comitato di accompagnamento, formato da membri delle associazioni di categoria, allo scopo di promuovere lo scambio di conoscenze e l’efficienza.

USAM fa notare che bisogna tener conto della direttiva europea 2005/36/CE.

P. Frank, J. Ganzmann, K. Lilienthal, E. Munitga, M. Palas e C. Schmid accolgono favorevolmente la delega alla CRS.

3.4.2.4 Articolo 3 (Banca dati)

Il Cantone ZH constata che questa regolamentazione figura già nell’ordinanza sul registro LPSan.

Capoverso 1

La CDS e i Cantoni AI, GE, GL, NW, OW, TI e VS si chiedono se le informazioni di cui al capoverso 1 non siano già disciplinate dall’ordinanza sul registro LPSan.

Il Cantone SG propone di adeguare l’articolo come segue: «La CRS registra in una banca dati i dati relativi ai detentori di un titolo di studio estero riconosciuto conformemente all’articolo 10 capoverso 1 LPSan.»

Secondo il Cantone ZH deve essere indicata la lingua in cui è esercitata la professione. Deve essere visibile che le persone dispongono almeno di conoscenze linguistiche del livello B2, dal momento che ciò semplifica notevolmente l’esecuzione per i Cantoni.

Le associazioni osteopatiche IKOG-NOWZ, SCO GE, SCO VD, SCO VS, SOF, SIJNO e SVO-FSO sono d’accordo che a tenere la banca dati sia la CRS. L’esame stesso deve però essere affidato a una commissione tecnica sotto la guida dell’UFSP (o, come finora, della CDS).

CRS richiama l’attenzione sul fatto che l’elenco dei dati da registrare non è esaustivo (mancano ad es. l’indirizzo, il numero di telefono, dati sulla valutazione ecc.). Ritiene inoltre che l’iscrizione del luogo di rilascio (lett. e) non abbia senso per le professioni sanitarie non universitarie: si tratta infatti di una potenziale fonte di errori e non offre alcun valore aggiunto alla banca dati, dal momento che in molti Paesi i diplomi e gli attestati sono rilasciati da un servizio centralizzato e quindi non rispecchiano il luogo di formazione. Inoltre per i titoli di studio esteri riconosciuti di cui all’articolo 10 capoverso 1 LPSan e i titoli di studio esteri verificati di cui all’articolo 15 capoverso 1 LPSan sono spesso incluse nella valutazione o nella verifica più formazioni ed è quindi spesso impossibile definire un luogo di formazione univoco. Il luogo di rilascio va pertanto stralciato dall’elenco.

Capoverso 2

CRS richiama l’attenzione sul fatto che l’elenco dei dati da registrare non è esaustivo (mancano ad es. l’indirizzo, il numero di telefono, dati sulla valutazione ecc.). Ritiene inoltre che l’iscrizione del luogo di rilascio (lett. b) non abbia senso per le professioni sanitarie non universitarie. La motivazione corrisponde a quella relativa al capoverso 1.

Capoverso 3

Secondo la CDS nonché i Cantoni AI, GE, GL, NW, OW, TI e VS occorre chiarire che il capoverso 3 non riguarda gli emolumenti di cui all’articolo 28 LPSan e all’articolo 18 capoverso 1 dell’ordinanza sul registro LPSan.

Il Cantone ZH fa notare che non è chiaro a cosa si riferisca il termine «gratuitamente».

Secondo CRS occorre precisare che anche i professionisti sanitari con un titolo di studio estero riconosciuto o equiparato devono pagare gli emolumenti per la registrazione di cui all’articolo 28 LPSan e all’articolo 18 capoverso 1 dell’ordinanza sul registro LPSan.

3.4.2.5 Articolo 4 (Entrata nel merito)

Secondo Dakomed, le disposizioni sull’entrata nel merito sono formulate in modo troppo restrittivo: tengono infatti conto solo dei cicli di studio di base, ma non di quelli di perfezionamento. La durata di un ciclo di studio non può essere presa come criterio per confrontare i titoli di studio svizzeri ed esteri. A essere determinante deve essere il curriculum. Inoltre la regolamentazione di cui alla lettera d è molto restrittiva per gli osteopati.