Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 81 pagine
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«bachelor in fisioterapia» che abiliti a esercitare la professione nel Paese della formazione professionale (fatta salva la competenza linguistica).
SBO-TOM chiede di stralciare la lettera d: un cittadino svizzero che frequenta la scuola inglese BCOM (British College of Osteopathic Medicine), riconosciuta dal General Osteopathic Council, ad esempio per mancanza di posti di formazione in Svizzera, non può infatti soddisfare questa condizione, dal momento che come svizzero non può lavorare senza un’autorizzazione.
Secondo VaOS, il criterio di cui alla lettera d è assolutamente inappropriato per le domande provenienti da Paesi terzi, dal momento che rappresenta una condizione per le domande ALC. VaOS propone di stralciare l’articolo o perlomeno la lettera d.
D. Dejaeghere, K. Hennemann, E. Munitga, M. Palas, D. Piller, F. Schiemann, A. Sijtsma, S. Spühler e N. Zweifel si associano al parere di VaOS.
T. Koch chiede di consentire agli osteopati con un titolo di master in osteopatia e un bachelor in fisioterapia l’equiparazione agli osteopati CDS, perlomeno durante un periodo transitorio.
Facendo riferimento alle formazioni di osteopata negli altri Paesi europei, M. Meyer rileva che la lettera d è inadeguata per l’osteopatia.
3.4.2.6 Articolo 5 (Riconoscimento)
ASI Vaud auspica disposizioni sulla procedura di ricorso contro le decisioni negative in materia di riconoscimento.
12 partecipanti (FH Schweiz, Swiss ANP, INS, OdA GS Aargau, OdA Santé, SBK-ASI, SGI, SIGA-FSIA, SHV, SNL, svbg, Swiss Orthoptics) deplorano l’assenza di disposizioni concernenti il riconoscimento automatico dei titoli di studio secondo la direttiva europea 2005/36/CE.
Capoverso 1
Dakomed si oppone alle condizioni di cui alle lettere a-c, assurde e formalistiche. Il riconoscimento dei titoli di studio esteri deve basarsi sul profilo di competenze del professionista sanitario, come previsto dall’ordinanza sulle competenze LPSan.
Secondo IKOG-NOWZ, SCO GE, SCO VD, SOF e SIJNO, nell’osteopatia l’equivalenza rischia di non essere verificata in modo abbastanza accurato (durata della formazione, contenuti della formazione), perché i cicli di studio esteri hanno impostazioni completamente diverse. Vi è da temere che alcuni istituti di formazione esteri faranno riferimento al programma d’insegnamento della scuola universitaria professionale svizzera (HES-SO) senza trasmettere veramente il relativo contenuto.
SVO-FSO e SCO-VS ritengono che resti necessario un test d’idoneità, come quello offerto dalla CDS. RVBB condivide le condizioni del capoverso 1.
Lettera a
Secondo S. Nägelin, S. Heller, R. Peyer, C. Seibt e S. Siegrist, i titoli di studio esteri dovrebbero essere riconosciuti in base alle disposizioni della riforma di Bologna; i titoli di master esteri in osteopatia dovrebbero inoltre poter essere accreditati da un istituto esterno. Sarebbe così garantita la comparabilità dei titoli esteri. Il punto più importante da valutare deve essere solo la qualità del ciclo di studio.
Lettera b
Il Cantone VD chiede di modificare il testo dicendo che la durata della formazione deve essere almeno uguale.
Il Cantone ZG rileva che la durata della formazione non dice molto sulla qualità della formazione. La lettera b dovrebbe quindi essere modificata in: «La durata della formazione è paragonabile.»
Secondo SBO-TOM deve essere possibile anche uno studio a tempo parziale.
VaOS critica il fatto che la lettera b è contraria alla LPSan. Si può chiedere solo una durata della formazione paragonabile, facendo anche qui la distinzione tra prima formazione e perfezionamento analogamente a quanto prevede il CEN (Comité Européen de Normalisation). A essere paragonabili sono in fondo solo gli ECTS secondo l’accordo di Bologna. La distinzione tra formazione a tempo pieno e a tempo parziale o tra cicli di studio di base e di perfezionamento non è corretta. Anche il Tribunale federale ha stabilito chiaramente che tale distinzione è illecita. A essere determinante è il contenuto del titolo