Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 81 pagine

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Secondo SBAO, per quanto riguarda il titolo di ottico conforme al diritto anteriore è difficile offrire provvedimenti di compensazione dal momento che la formazione precedente è stata sostituita dal bachelor in optometria. K. Tsiounis si associa al parere di SBAO.

Per AOVS è giusto che, se necessario, «esperti» adottino provvedimenti di compensazione in collaborazione con la CRS. Quali «esperti» non devono tuttavia essere coinvolti solo esperti in materia di formazione, bensì anche esperti del settore con esperienza professionale pratica. AOVS chiede pertanto la seguente riformulazione: «Se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono tutte soddisfatte, la CRS adotta, in collaborazione con esperti provenienti dal settore della formazione e dalla pratica professionale, preferibilmente esponenti delle organizzazioni del mondo del lavoro, provvedimenti atti a compensare le differenze tra il titolo di studio estero e quello svizzero (provvedimenti di compensazione), in particolare sotto forma di un esame di idoneità o di un ciclo di formazione di adeguamento. Qualora la compensazione dovesse comportare lo svolgimento di gran parte della formazione svizzera, il ricorso ai provvedimenti di compensazione è escluso.»

RVBB ritiene che il recupero delle competenze sia obbligatorio e debba essere dimostrato mediante una verifica.

3.4.2.7 Sezione 3 (Equiparazione dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione)

La CDS e otto Cantoni (AI, GL, GR, JU, NW, OW, TI, VS) auspicano che gli articoli 6-11 siano completati come segue: «[…] e i titoli di studio esteri riconosciuti come equivalenti». Anche nel titolo della sezione 3 devono essere menzionati i «titoli di studio esteri».

Considerando da un lato l’evoluzione continua dei requisiti professionali nell’assistenza sanitaria e dall’altro le esigenze da porre a un sistema sanitario che funzioni, il Cantone SG accoglie favorevolmente la regolamentazione dell’esercizio della professione uniforme in tutta la Svizzera. Quest’ultima serve alla protezione dei pazienti. È favorevole anche alla rinuncia a qualifiche supplementari per i professionisti che lavorano già sotto la propria responsabilità professionale. In questo modo si garantisce la tutela della buona fede e si contrasta la carenza di personale specializzato.

13 partecipanti (FH Schweiz, Swiss ANP, OdA GS Aargau, SBK-ASI, SGI, SIGA-FSIA, SHV, SNL, Swiss Orthoptics, svbg, SVDE, Spitex Schweiz, UniBAS) apprezzano e sostengono il fatto che sia sancito il principio di tutela della buona fede e che i professionisti sanitari che lavorano già come indipendenti non debbano conseguire qualifiche supplementari. Per garantire la sicurezza dei pazienti, occorre prevedere disposizioni transitorie e termini per l’esercizio di una professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale.

Spitex Schweiz aggiunge che occorre garantire la tutela dei diritti acquisiti degli infermieri iscritti nel NAREG.

physioswiss accoglie favorevolmente il fatto che per i titolari di diplomi CRS conformi al diritto anteriore non siano richieste qualifiche supplementari per poter esercitare sotto la propria responsabilità professionale.

3.4.2.8 Articolo 6 (Infermiere)

Secondo Spitex Schweiz, occorre garantire la tutela dei diritti acquisiti degli infermieri iscritti nel NAREG.

Lettere a e b

Al numero 7, il Cantone SG auspica l’aggiunta di «dipl. fed.» e «SSS».

Secondo il Cantone ZH non è chiaro quale diploma s’intenda al numero 7. Senza una precisazione, questa designazione professionale non esiste.

OdASanté e Spitex Schweiz osservano che, nella versione tedesca, la formulazione «Diplom in Gesundheits- und Krankenpflege Niveau I, DN I mit der Zusatzausbildung» fa pensare che si tratti di due formazioni distinte e che solo la seconda richieda una formazione complementare. È meglio dire «Pflegefachfrau/Pflegefachmann Diplomniveau I» Lo stesso commento vale, con i dovuti adeguamenti, per la designazione DN II alla lettera a numero 8.

Lettera f