Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 81 pagine
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Per CRS, i dati del registro evidenziano che il personale infermieristico con un diploma di livello I lavora sotto la propria responsabilità professionale in particolare in organizzazioni Spitex, in case di cura e per anziani nonché ad esempio in istituzioni per diabetici. Il NAREG non contiene né restrizioni professionali né dati degni di protezione sugli infermieri di livello I. È quindi incomprensibile impedire a queste persone di svolgere un’attività sotto la propria responsabilità professionale e negare ai Cantoni la possibilità di rilasciare autorizzazioni all’esercizio della professione a infermieri di livello I, contrariamente alla prassi attuale. Tra il 2003 e il 2011, gli infermieri di livello I hanno avuto la possibilità di ottenere l’autorizzazione a portare la denominazione «infermiera diplomata/infermiere diplomato», a condizione di poter comprovare almeno due anni di esperienza professionale in cure infermieristiche con un grado di occupazione dell’80-100 per cento nonché corsi di perfezionamento legati alla professione della durata di almeno 280 lezioni o 40 giorni. La procedura è stata sospesa al 31 dicembre 2011. Gli infermieri diplomati che hanno seguito questa procedura sono menzionati all’articolo 6 ORPSan. Siccome ai fini dell’inserimento all’articolo 6 ORPSan la formazione di livello I è paragonabile a quella di chi ha seguito tale procedura e gli ultimi titoli di studio di livello I sono stati registrati presso la CRS all’inizio del 2012, è presumibile che, grazie all’esperienza professionale e alla consuetudine nel settore infermieristico di seguire corsi di perfezionamento, oggi queste persone soddisferebbero le condizioni di allora per ottenere l’autorizzazione a portare la denominazione di «infermiera diplomata/infermiere diplomato».
Discriminazione degli operatori svizzeri
Considerando il riconoscimento automatico nell’ambito delle direttive europee, secondo la CDS e 15 Cantoni (AI, BL, FR, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, VS, ZG) bisogna tener presente che alcuni diplomi non corrisponderebbero assolutamente al livello di diploma in cure infermieristiche SSS/SUP in Svizzera, a differenza del diploma di infermiere di livello I. Inoltre gli infermieri di livello I dispongono spesso di un’esperienza professionale pluriennale. In alcuni Cantoni il diploma di livello I è sufficiente per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione.
KAV sottolinea la discriminazione degli operatori svizzeri. Inoltre in alcuni Cantoni il diploma di livello I è sufficiente per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione.
Secondo CRS, la formazione triennale di infermiere di livello I, che in base alla comunicazione del consiglio di formazione della CDS n. 3/02 del giugno 2002 rientra chiaramente nel livello terziario nel sistema svizzero di formazione, corrisponde ai requisiti minimi di cui all’articolo 31 della direttiva europea 2005/36/CE. Nel raffronto europeo, la formazione soddisfa i requisiti per la formazione in cure infermieristiche. In Svizzera, gli infermieri di livello I sono quindi più qualificati che in qualsiasi altro Paese europeo. In base alle prescrizioni minime europee, la Svizzera riconosce il 50 per cento circa del personale infermieristico straniero, la cui formazione rientra nel livello secondario II, a seconda del Paese, della durata e del contenuto. In futuro, questi infermieri saranno iscritti nel GesReg senza alcuna restrizione e soddisferanno le condizioni per l’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale.
Secondo CRS, diversi finanziatori delle prestazioni e assicuratori stanno sviluppando un’interfaccia standard per il NAREG, il cui scopo è verificare le prestazioni fornite da tutti i professionisti sanitari a livello terziario, compresi gli infermieri di livello I. Grazie a questa interfaccia, gli assicuratori verificheranno se un infermiere con una formazione di livello terziario è autorizzato a effettuare un determinato trattamento su un paziente e quindi a fatturarlo. Se in futuro gli infermieri di livello I non dovessero più essere iscritti nel registro, rischierebbero di essere privati della competenza di effettuare determinati trattamenti e la loro posizione di svantaggio si accentuerebbe ulteriormente.
Carenza di personale specializzato
Di fronte al crescente fabbisogno di infermieri e alla quota elevata di titolari di diplomi esteri, per 16 partecipanti (CDS, Cantoni AI, BL, FR, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, VS, ZG) una rinuncia è impensabile. Gli infermieri di livello I lavorano spesso nelle cure di lunga durata, un settore che già oggi manifesta difficoltà a trovare sufficiente personale di cura diplomato e in futuro avrà ancora più bisogno di tale personale. Vi è inoltre il pericolo che queste persone abbandonino il settore sanitario.
KAV sottolinea la carenza di personale specializzato. Inoltre in alcuni Cantoni il diploma di livello I è sufficiente per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione.
Curafutura è a favore dell’inserimento, che faciliterebbe in particolare la ricerca di personale.
Secondo CRS, il mancato inserimento degli infermieri con un diploma in cure infermieristiche di livello I