Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/7: Per una normativa volta a instaurare la trasparenza in materia di lobbismo nel Parlamento federale · 18 pagine

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Il precetto dell’uguaglianza giuridica è tenuto in considerazione per il fatto che, mancando una distinzione fra le diverse categorie di gruppi di interessi, si evita di favorire giuridicamente determinati gruppi di interessi. A tutti i gruppi di interessi è data in uguale misura la possibilità di convincere un parlamentare a far rilasciare una tessera di accesso alla loro rappresentanza.

Dato che, come in precedenza, i singoli parlamentari assumono la responsabilità per il rilascio di tessere a rappresentanti di interessi, in questo processo il Parlamento in quanto istituzione non viene coinvolto, cosa che permette di escludere un riconoscimento dei lobbisti da parte del Parlamento. Se fosse introdotto un sistema di accesso di questo genere, un’impresa specializzata in rappresentanza di interessi che si vedesse negare tale accesso potrebbe subire notevoli svantaggi commerciali. Per tale motivo è necessario ricercare criteri plausibili e prevedere un iter legale.

Siccome non tutti gli elementi della soluzione proposta si rivelano necessari, le disposizioni legali possono mantenere una relativa semplicità. Le regole riguardanti l’accesso di rappresentanti di interessi possono quindi essere integrate in modo chiaro e comprensibile in poche disposizioni legali. Neppure s’impone la creazione di posti supplementari per l’esame delle richieste di accesso.

Se ciascun parlamentare può consegnare una tessera di accesso permanente a un rappresentante di interessi, il numero massimo di tessere permanenti rimane limitato a 246. Le tessere permanenti consegnate a rappresentanti di interessi saranno verosimilmente meno perché numerosi parlamentari non si fanno rilasciare alcuna tessera permanente eccetto che per collaboratori o membri di famiglia.

Ogni altro sistema, dalla registrazione autonoma da parte dei rappresentanti di interessi all’ammissione da parte di un organo parlamentare, presenta lo svantaggio che sarebbe molto difficile prevedere quanti rappresentanti di interessi chiedono un accesso e riescono ad ottenerlo. Dato questo inconveniente, la Commissione ritiene giustificato mantenere l’attuale sistema secondo cui l’ammissione ha luogo per il tramite dei parlamentari. Per questo e per le ragioni esposte qui di seguito la Commissione respinge la proposta della minoranza illustrata al numero 5.1.3.

La maggioranza della Commissione è del parere che, tanto nella legge quanto nell’ordinanza, non dovrebbero essere definite categorie di rappresentanti di interessi cui la Delegazione amministrativa dovrebbe rilasciare tessere di accesso. L’articolo 69 capoverso 1 della legge sul Parlamento conferisce alla Delegazione amministrativa il diritto di polizia nei locali dell’Assemblea federale. In base a tale disposizione la Delegazione amministrativa può rilasciare tessere di accesso, come già oggi vi provvede, ad esempio nel caso dei rappresentanti dei Cantoni1. La Delegazione amministrativa dovrebbe avere un determinato margine di manovra che non andrebbe limitato a priori da disposizioni legali che concedono diritti a taluni gruppi di persone.

1 I seguenti gruppi di persone dispongono oggi (stato: settembre 2017) di tessere di accesso permanenti al Palazzo del Parlamento: ex parlamentari (431), collaboratori dell’Amministrazione federale (767), collaboratori dei Servizi del Parlamento (362), collaboratori SSR (147), collaboratori Galerie des Alpes (18), giornalisti (323), persone di cui all’art. 69 cpv. 2 LParl (379), collaboratori di gruppi parlamentari (116), CdC (20), rappresentanti dei Cantoni (21).