Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/7: Per una normativa volta a instaurare la trasparenza in materia di lobbismo nel Parlamento federale · 18 pagine
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b. nome di tutti i mandanti in relazione diretta con il rispettivo membro della SSPA, senza indicazione dei singoli mandati o progetti.
3Le indicazioni costituiscono la condizione necessaria per essere membro della SSPA. I membri pubblicano nel loro profilo tutte le modifiche al più tardi tre mesi dopo l’inizio del rapporto di lavoro o del mandato.
4La SSPA provvede affinché il registro sia aggiornato annualmente.»
Tali disposizioni riguardanti il registro sono completate mediante un’altra disposizione (art. 6) concernente gli obblighi di trasparenza (indicazione delle relazioni di interesse).
La SSPA ha istituito una commissione di deontologia avente il compito di sorvegliare l’osservanza delle regole deontologiche (art. 7 e 8). Tale commissione si compone di cinque persone non appartenenti alla SSPA.
La SSPA conta circa 200 membri. Secondo le indicazioni da essa fornite, circa l’80 per cento dei lobbisti che operano a Palazzo federale figura anche presso la SSPA.
Riassumendo si può osservare che le regole della SSPA possono fungere da base per le indicazioni che devono essere fornite dalle persone che intendono rappresentare interessi in seno al Palazzo del Parlamento. La distinzione tra lobbisti di agenzia e lobbisti impiegati in associazioni e imprese sembra opportuna.
2.3 Normative in altri Parlamenti
2.3.1 Tipi di registri
Diversi Stati europei come pure l’UE dispongono di registri facoltativi nei quali possono farsi registrare organizzazioni o persone che ottengono in tal modo un trattamento privilegiato da parte delle autorità.
Tale registrazione facoltativa si distingue dal sistema adottato all’interno del Congresso americano secondo cui i lobbisti sono tenuti a farsi registrare presso la segreteria del Senato e il segretario (Clerk) della Camera dei rappresentanti, al più tardi 45 giorni dopo il primo contatto a titolo lobbistico, dopo un’assunzione o un incarico a svolgere attività lobbistiche.
Nel rapporto del 2013 sul lobbismo, la «Commission européenne pour la démocratie par le droit» distingue tra sistemi debolmente regolamentati, mediamente regolamentati e fortemente regolamentati.
Chi vuole farsi registrare nel registro dei lobbisti in sistemi debolmente regolamentati (UE, Paesi europei) deve di regola indicare per conto di chi opera. Il 14 settembre 2017 il Parlamento europeo ha tuttavia deciso di inasprire drasticamente le prescrizioni sulla trasparenza relative ai rappresentanti di interessi: le ditte lobbistiche e studi legali esercitanti attività di lobby dovranno fornire una volta all’anno informazioni precise su finanze e mandanti. Le organizzazioni non governative saranno tenute a rivelare le donazioni a partire da 3000 euro. I deputati sono esortati a tenere un elenco di tutti gli incontri con i lobbisti e a pubblicarlo sul sito Internet del Parlamento.