Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/7: Per una normativa volta a instaurare la trasparenza in materia di lobbismo nel Parlamento federale · 18 pagine

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2. le associazioni mantello dell’economia a livello nazionale, come quelle elencate nell’articolo 4 capoverso 2 della legge sulla consultazione;

3. le imprese specializzate in rappresentanza di interessi.

Il numero delle organizzazioni elencate nelle prime due categorie è stabilito. Incomberebbe alla Delegazione amministrativa decidere il numero di tessere di accesso permanenti da attribuire a ciascuna organizzazione. Le imprese di cui al numero 3 potrebbero richiedere tessere di accesso permanenti per i loro collaboratori. L’autorizzazione delle richieste e la decisione riguardante il numero massimo delle tessere da attribuire spetterebbe parimenti alla Delegazione amministrativa.

La minoranza prevede anche l’introduzione di un registro pubblico che riporti tutti i rappresentanti di interessi e nel quale figurino le medesime indicazioni richieste dalla maggioranza.

6 Commento alle singole disposizioni

6.1 Legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento

Art. 69 Diritto di polizia

L’articolo 69 capoverso 1 disciplina l’esercizio del diritto di polizia. L’attuale capoverso 2 prevede che i parlamentari possono farsi rilasciare due tessere di accesso al Palazzo del Parlamento. Se si dovesse completare queste disposizioni con altre riguardanti l’accesso di rappresentanti di interessi, le dimensioni dell’articolo sul diritto di polizia risulterebbero oltremodo estese. Le disposizioni riguardanti le tessere di accesso attribuite ai parlamentari vengono pertanto riunite in un articolo speciale. Il capoverso 2 dev’essere perciò abrogato.

Art. 69a Accesso al Palazzo del Parlamento

Dato che il nuovo articolo 69b concernente le tessere di accesso rilasciate su richiesta di parlamentari distingue le tessere permanenti da quelle giornaliere, per motivi sistematici è necessario che queste nozioni siano definite nella legge. Disciplinate finora nell’ordinanza (art. 16a cpv. 1 e 2 Oparl), tali definizioni devono ora essere integrate a livello di legge.

Il capoverso 1 disciplina che chi vuole accedere al Palazzo del Parlamento deve disporre di una tessera permanente o giornaliera. Dato che, secondo la prassi odierna, ciascuna tessera di accesso reca scritte le aree del Palazzo cui essa dà accesso, viene tralasciata la nozione di «parti non aperte al pubblico del Palazzo del Parlamento», attualmente menzionata nell’articolo 69 capoverso 2. Anche le persone che occupano le tribune durante la sessione, vale a dire le «parti aperte al pubblico», ricevono una tessera di accesso.

Secondo il capoverso 2 le persone che operano nel Palazzo del Parlamento e vi si recano quindi con regolarità ricevono una tessera di accesso permanente valida per un periodo predefinito. Si tratta, oltre che dei parlamentari, ad esempio dei collabo-