Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/7: Per una normativa volta a instaurare la trasparenza in materia di lobbismo nel Parlamento federale · 18 pagine
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sono detentori di un’autorizzazione d’accesso al Centro media. Oltre al nome della persona interessata, nel registro va riportato anche l’organo d’informazione per il quale il giornalista opera. Nel mese di settembre 2017 si contavano 172 giornalisti accreditati.
Secondo l’articolo 3 dell’ordinanza la Cancelleria federale è competente per l’accreditamento dei giornalisti, fermo restando che, secondo l’articolo 4 capoverso 4, prima di decidere essa sottopone la domanda per parere ai Servizi del Parlamento. Stando alle informazioni fornite dalla Cancelleria federale, la proroga della tessera, normalmente valida per un anno, ha luogo in modo relativamente informale e quindi poco dispendioso: è infatti sufficiente che, un mese prima della scadenza della tessera, i giornalisti confermino che continueranno a essere attivi.
I giornalisti non accreditati che desiderano avere accesso al Palazzo del Parlamento possono annunciarsi con un modulo online presso i Servizi del Parlamento per avere un accreditamento giornaliero (art. 11 cpv. 2 Oparl). L’annuncio dev’essere fatto almeno 3 ore prima. I giornalisti che, per redigere i loro resoconti, necessitano con regolarità dell’accesso al Palazzo del Parlamento (almeno 12 accessi durante il periodo di validità) possono presentare una domanda per ottenere una tessera di accreditamento giornaliero agevolato (accesso senza preannuncio).
Riassumendo si può osservare che il sistema di accreditamento dei giornalisti al Palazzo del Parlamento si basa su un criterio chiaramente definito e facilmente verificabile: chi vuole essere accreditato dev’essere impiegato nella misura del 60 per cento presso un’azienda mediatica. Questo criterio non è applicabile all’accreditamento dei lobbisti poiché non sempre il datore di lavoro di rappresentanti di interessi può essere individuato con chiarezza: molti lobbisti operano ad esempio per conto di un’associazione e non su incarico di un’agenzia lobbistica.
2.2 Le regole della Società svizzera di Public Affairs (SSPA)
La SSPA tiene un registro dei suoi membri accessibile al pubblico dal suo sito. L’articolo 5 capoverso 2 delle norme deontologiche della SSPA del 1° gennaio 2017 (disponibili in ted. e franc.) disciplina le indicazioni che devono essere contenute nel registro:
«2Il registro contiene almeno le seguenti indicazioni:
per i collaboratori che lavorano per associazioni, imprese e amministrazioni pubbliche:
a. nome e cognome del membro della SSPA
b. nome del datore di lavoro
c. funzione professionale
per i collaboratori in agenzie, studi d’avvocatura e indipendenti:
a. nome e cognome del membro della SSPA
b. nome del datore di lavoro