Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/7: Per una normativa volta a instaurare la trasparenza in materia di lobbismo nel Parlamento federale · 18 pagine

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Accanto all’adempimento dell’obbligo di trasparenza – che talvolta si spinge molto lontano – alcuni Parlamenti non prevedono altre limitazioni per i rappresentanti di interessi. In Francia il numero dei rappresentanti di interessi presenti nella sede del Parlamento viene limitato dal fatto che essi non ricevono una tessera permanente ma unicamente una tessera giornaliera. In Germania tale limitazione è operata con il rilascio di due sole tessere di accesso per organizzazione.

Le normative per l’accesso alla sede del Parlamento non vanno confuse con le legislazioni in materia di lobby, in parte molto elaborate, vigenti ad esempio in Gran Bretagna e in Austria. Si tratta in primo luogo di legislazioni di categoria disciplinanti norme di comportamento destinate agli operatori che vi rientrano. Il Parlamento britannico ha adottato nel 2014 il «Transparency of Lobbying, Non-Party Campaigning and Trade Union Administration Act» il quale, ad esempio, non include norme riguardanti l’accesso di lobbisti alla sede del Parlamento.

3 Un precedente tentativo di regolamentazione

Nel suo progetto del 1° marzo 2001 per una nuova legge sul Parlamento, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale aveva proposto un articolo 5 che prevedeva l’introduzione di una base legale per un accreditamento dei lobbisti ammessi al palazzo del Parlamento. Tale proposta era stata formulata nel modo seguente (FF 2001 3151, 3247):

«Sui lobbisti autorizzati ad accedere al Palazzo del Parlamento può essere tenuto un registro pubblico.»

Le modalità dell’accreditamento dovevano essere disciplinate in un’ordinanza dell’Assemblea federale, analogamente all’ordinanza concernente l’accreditamento dei giornalisti.

Mentre il Consiglio nazionale aveva accolto questa proposta con 105 voti contro 32 (Boll. Uff. N 2001 1315), il Consiglio degli Stati l’aveva respinta (Boll. Uff. S 2002

10) ritenendo che si dovessero evitare decisioni d’ufficio sull’attribuzione o meno dello statuto di lobbista.

La proposta del Consiglio degli Stati ebbe la meglio e la soluzione odierna adottata nell’articolo 69 capoverso 2 della legge sul Parlamento prevede che i parlamentari possono farsi rilasciare tessere di accesso per due persone che devono essere iscritte in un registro disponibile al pubblico.

4 Obiettivi perseguibili mediante normativa

4.1 Obiettivi possibili

Qui di seguito sono elencati diversi obiettivi perseguibili mediante una legislazione riguardante l’accesso di rappresentanti di interessi al Palazzo del Parlamento. Dato che, a seconda dei diversi punti di vista, possono essere perseguiti obiettivi differenziati, alcuni dei punti seguenti possono essere contrastanti: