Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/7: Per una normativa volta a instaurare la trasparenza in materia di lobbismo nel Parlamento federale · 18 pagine
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esempio per un’agenzia lobbistica o per uno studio legale, oltre al nome dell’impresa devono essere indicati anche i mandanti nonché i singoli mandati per i quali la persona è attiva nel Palazzo del Parlamento. Si suppone che in tali imprese si tiene la contabilità dei singoli mandati a scopo di fatturazione, cosa che permette la menzione precisa dei singoli datori di lavoro e dei rispettivi mandati. In tal senso andrebbe ad esempio indicato che, su mandato di una determinata impresa, a taluni parlamentari si intendono fornire informazioni in vista di una specifica legislazione. Questo significa anche che in tale sede devono essere indicati anche i nomi dei parlamentari qualora essi incaricano un’agenzia di attivarsi in merito a un determinato obiettivo politico.
Si potrebbe porre l’interrogativo se l’obbligo di dichiarare i mandati dei collaboratori di studi legali proposto in questa sede non pregiudichi la tutela del segreto professionale di tali collaboratori. Le spiegazioni addotte al riguardo nel messaggio concernente la legge federale del 28 aprile 1999 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA; RS 935.61) sono eloquenti (99.027, FF 1999 5022): «Per contro – e conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale – l’avvocato che esercita per un cliente attività diverse da quelle risultanti specificamente dalla professione, non può invocare in tale ambito il segreto professionale». Nel messaggio sono menzionate fra siffatte attività l’amministrazione di società e la gestione di patrimoni o di fondi. Detto questo, anche le attività lobbistiche esercitate dagli avvocati per una clientela non rientrano nel settore delle «attività risultanti specificatamente dalla professione» e di conseguenza non sono protette dal segreto professionale.
I rappresentanti di interessi in possesso di una tessera di accesso permanente sono tenuti ad aggiornare regolarmente le indicazioni, soprattutto se operano per conto di imprese specializzate in rappresentanza di interessi, dato che i loro mandati possono essere in parte di durata più breve. Ai Servizi del Parlamento incombe controllare se sono state fornite tutte le indicazioni. Il controllo della correttezza di tali indicazioni richiederebbe un dispendio sproporzionato. In questo frangente i media assumono un’importante funzione. A tal fine serve il registro pubblico di cui al capoverso 4, contenente le indicazioni secondo i capoversi 2 e 3. Questo principio della responsabilità individuale riflette l’articolo 11 della legge sul Parlamento, secondo cui i parlamentari sono anch’essi responsabili riguardo alle loro indicazioni nel registro degli interessi.
Se si constata che una persona munita di tessera permanente rappresenta interessi nel Palazzo del Parlamento senza aver fornito le indicazioni necessarie per i rappresentanti di interessi, si applicano le regole generali del diritto di polizia, che prevedono la possibilità di ritirare la tessera di accesso a tale persona. Questo vale anche quando si constata che una persona è registrata quale rappresentante di interessi ma ha fornito indicazioni false o incomplete al riguardo.
Secondo il capoverso 5 i parlamentari possono anche accogliere visitatori che hanno ricevuto una tessera giornaliera. Questa disposizione corrisponde alla prassi odierna, secondo la quale i visitatori non possono trattenersi nel Palazzo del Parlamento senza accompagnamento (cfr. «Nächster Halt Bundeshaus – ein Leitfaden für Ratsmitglieder» (Prossima fermata Palazzo federale – una guida per i parlamentari [trad.], del 1° dicembre 2015). Tale regola dev’essere imposta, altrimenti vi è il