Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/7: Per una normativa volta a instaurare la trasparenza in materia di lobbismo nel Parlamento federale · 18 pagine
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ratori dei Servizi del Parlamento e dell’Amministrazione federale generale, dei giornalisti o, per l’appunto, dei rappresentanti di interessi. Il capoverso 3 disciplina che una tessera giornaliera è conferita a chi si reca al Palazzo del Parlamento soltanto per un unico giorno. A livello di ordinanza è disciplinato chi è responsabile per il rilascio delle tessere e quali indicazioni devono essere date per riceverle (art. 16a cpv. 3 e 4 nonché 16b Oparl).
Art. 69b Tessere per persone annunciate dai parlamentari
Come nell’attuale articolo 69 capoverso 2, la legge disciplina per quali persone e a quali condizioni i parlamentari possono farsi rilasciare tessere di accesso. Le disposizioni diverranno più voluminose poiché da un lato va limitato il numero di tessere rilasciate per i rappresentanti di interessi e dall’altro aumentano le indicazioni che gli stessi saranno tenuti a fornire.
Parimenti al diritto vigente, il capoverso 1 prevede che ciascun parlamentare può farsi rilasciare due tessere di accesso permanenti. La disposizione riveduta precisa che soltanto una di tali tessere può essere consegnata a una persona operante in rappresentanza di interessi. Nel registro attuale tali persone sono menzionate quali ospiti, collaboratori personali o rappresentanti di una determinata organizzazione. Al riguardo non è del tutto chiaro per quali gruppi di persone possa essere utilizzata la designazione di «ospite»; talvolta gli «ospiti» operano anche quali rappresentanti di interessi. Il nuovo disciplinamento proposto prevede le categorie di membro di famiglia, collaboratori personali e rappresentanti di interessi. Dispone inoltre che soltanto una delle due persone che ricevono una tessera permanente dal medesimo parlamentare possa operare quale rappresentante di interessi. La nozione di «membro di famiglia» è intesa ad esprimere la natura privata della relazione intercorrente tra tale persona e il parlamentare, la quale si estende oltre la definizione restrittiva prevista dal diritto di famiglia, includendo ad esempio anche i partner non coniugati. In ogni caso tale persona non può operare quale rappresentante di interessi nel Palazzo del Parlamento. Se intende operare in tal senso, dev’essere iscritta quale rappresentante di interessi ed è tenuta a dare le corrispondenti indicazioni di cui al capoverso 3.
Se vuole farsi rilasciare una tessera permanente per una persona, il parlamentare annuncia la stessa indicando la categoria sotto la quale deve figurare nel registro (cpv. 2).
Indipendente dalla categoria di persone, il rilascio di una tessera permanente necessita che siano fornite le indicazioni di cui all’articolo 16b capoverso 2 Oparl, la cui esattezza sarà valutata.
La persona annunciata quale rappresentante di interessi deve fornire indicazioni supplementari secondo il capoverso 3. Essa deve indicare ad esempio il suo datore di lavoro. Se è attiva presso un’associazione, un’impresa, un’amministrazione pubblica o un’analoga organizzazione, l’indicazione del datore di lavoro informa chiaramente anche sugli interessi rappresentati. Nel registro è riportata, come già oggi, l’organizzazione corrispondente, ad esempio l’Associazione dei contadini bernesi (Berner Bauernverband), l’Associazione traffico e Ambiente o UBS SA. Se la persona opera tuttavia per un’impresa specializzata in rappresentanza di interessi, ad