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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine

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2. non ridurre, senza il consenso preliminare della società di audit, gli elementi di capitale di cui al capoverso 3 lettere a e c in modo tale che il capitale minimo non sia rispettato.

5 La dichiarazione di cui al capoverso 4 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso la società di audit.

6 Se un gestore di patrimoni collettivi esercita l’attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri ai sensi dell’articolo 26 capoverso 2 LIsFi, la FINMA può esigere un capitale minimo più elevato.

Art. 35 Garanzie

(art. 28 cpv. 2 e 3 LIsFi)

1 La FINMA può autorizzare le società di persone a depositare, al posto del capitale minimo, una garanzia, segnatamente una garanzia bancaria o un conferimento in contanti, su un conto bancario bloccato, corrispondente al capitale minimo di cui all’articolo 34.

2 In casi motivati, la FINMA può fissare un importo minimo diverso.

Art. 36 Entità dei fondi propri

(art. 29 LIsFi)

1 I fondi propri prescritti nell’articolo 29 LIsFi devono essere mantenuti durevolmente e devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell’ultimo conto annuale, ma al massimo a 20 milioni di franchi, compresi i fondi propri supplementari di cui al capoverso 2.

2 I gestori di patrimoni collettivi devono inoltre:

a. detenere fondi propri supplementari pari allo 0,01 per cento del patrimonio collettivo complessivo gestito dal gestore di patrimoni collettivi; o

b. concludere un’assicurazione di responsabilità civile professionale.

3 La FINMA disciplina i dettagli relativi all’assicurazione di responsabilità civile professionale, in particolare per quanto concerne la durata, il termine di disdetta, l’ammontare della copertura assicurativa e i rischi connessi alla responsabilità civile professionale che devono essere coperti.

4 Si considerano costi fissi secondo il capoverso 1:

a. le spese per il personale;

b. le spese materiali per l’esercizio;

c. gli ammortamenti sul capitale immobilizzato;

d. le spese per le correzioni di valore, gli accantonamenti e le perdite.

5 La quota di spese per il personale che dipende esclusivamente dal risultato dell’esercizio o sulla quale non esiste alcuna pretesa legale deve essere dedotta dalle spese per il personale.

6 In casi motivati, la FINMA può accordare agevolazioni.