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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine
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Art. 37 Fondi propri computabili
(art. 29 LIsFi)
1 Le persone giuridiche possono computare nei fondi propri:
a. il capitale azionario e di partecipazione liberato nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni e il capitale sociale nel caso della società a garanzia limitata;
b. le riserve legali e le altre riserve;
c. il riporto dell’utile;
d. l’utile dell’esercizio corrente dopo deduzione della quota stimata di ripartizione degli utili, sempre che da un controllo sommario o da una revisione limitata secondo il CO12 della chiusura intermedia o del conto annuale risultino le garanzie previste;
e. le riserve tacite, sempre che siano versate su un conto speciale e contraddistinte quali fondi propri e che la loro computabilità sia confermata nel rapporto di audit.
2 Le società di persone possono computare nei fondi propri:
a. i conti di capitale e gli averi dei soci illimitatamente responsabili, se sono adempiute le condizioni dell’articolo 34 capoverso 4;
b. le accomandite.
3 I gestori di patrimoni collettivi possono inoltre computare nei fondi propri i mutui loro concessi, compresi mutui obbligazionari con una scadenza di almeno cinque anni, se da una dichiarazione risulta che:
a. tali mutui sono di grado posteriore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, fallimento o procedura concordataria; e
b. il gestore di patrimoni collettivi si è impegnato a non compensarli con i crediti propri, né a garantirli con valori patrimoniali propri.
4 La dichiarazione di cui al capoverso 3 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso la società di audit.
5 I fondi propri di cui ai capoversi 1 e 2 devono corrispondere almeno al 50 per cento dei fondi propri complessivi necessari.
Art. 38 Deduzioni nel calcolo dei fondi propri
(art. 29 LIsFi)
Nel calcolo dei fondi propri vanno dedotti:
a. il riporto della perdita e la perdita dell’esercizio corrente;
b. il fabbisogno non coperto di correzione di valore e di accantonamento dell’esercizio corrente;
12 RS 220