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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine

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c. il 20 per cento all’anno del valore nominale iniziale per gli ultimi cinque anni precedenti il rimborso per i mutui di cui all’articolo 37 capoverso 3;

d. i valori immateriali, compresi i costi di costituzione e organizzazione, come pure il goodwill, tranne il software;

e. nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni, le azioni della società da essa detenute a proprio rischio;

f. nel caso della società a garanzia limitata, le quote sociali da essa detenute a proprio rischio;

g. il valore contabile delle partecipazioni.

Art. 39 Presentazione dei conti e rapporto di attività

(art. 9 LIsFi)

1 Ai gestori di patrimoni collettivi si applicano le disposizioni relative alla presentazione dei conti del CO13. Se i gestori di patrimoni collettivi sottostanno a disposizioni più severe relative alla presentazione dei conti previste da leggi speciali, queste sono preminenti.

2 Entro 30 giorni dall’approvazione da parte dell’organo di gestione, il gestore di patrimoni collettivi consegna alla FINMA il rapporto di attività e la relazione completa destinati all’organo di alta direzione, vigilanza e controllo. Allega al rapporto di attività un elenco dei fondi propri prescritti per il giorno di riferimento del bilancio e di quelli disponibili.

Art. 40 Documentazione interna

(art. 9 LIsFi)

La documentazione interna dei gestori di patrimoni collettivi deve consentire alla società di audit e alla FINMA di esprimere un giudizio attendibile sull’attività.

Sezione 3: Direzioni dei fondi

Art. 41 Gestione autonoma del fondo di investimento

(art. 32 LIsFi)

1 La gestione autonoma del fondo di investimento in nome proprio e per conto degli investitori da parte della direzione del fondo comprende in particolare:

a. la decisione in merito all’emissione di quote, agli investimenti e alla loro valutazione;

b. il calcolo del valore netto di inventario;

c. la determinazione dei prezzi di emissione e di riscatto, nonché delle distribuzioni di utili;

d. l’esercizio di tutti i diritti appartenenti al fondo di investimento.

13 RS 220