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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine
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c. il 20 per cento all’anno del valore nominale iniziale per gli ultimi cinque anni precedenti il rimborso per i mutui di cui all’articolo 37 capoverso 3;
d. i valori immateriali, compresi i costi di costituzione e organizzazione, come pure il goodwill, tranne il software;
e. nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni, le azioni della società da essa detenute a proprio rischio;
f. nel caso della società a garanzia limitata, le quote sociali da essa detenute a proprio rischio;
g. il valore contabile delle partecipazioni.
Art. 39 Presentazione dei conti e rapporto di attività
(art. 9 LIsFi)
1 Ai gestori di patrimoni collettivi si applicano le disposizioni relative alla presentazione dei conti del CO13. Se i gestori di patrimoni collettivi sottostanno a disposizioni più severe relative alla presentazione dei conti previste da leggi speciali, queste sono preminenti.
2 Entro 30 giorni dall’approvazione da parte dell’organo di gestione, il gestore di patrimoni collettivi consegna alla FINMA il rapporto di attività e la relazione completa destinati all’organo di alta direzione, vigilanza e controllo. Allega al rapporto di attività un elenco dei fondi propri prescritti per il giorno di riferimento del bilancio e di quelli disponibili.
Art. 40 Documentazione interna
(art. 9 LIsFi)
La documentazione interna dei gestori di patrimoni collettivi deve consentire alla società di audit e alla FINMA di esprimere un giudizio attendibile sull’attività.
Sezione 3: Direzioni dei fondi
Art. 41 Gestione autonoma del fondo di investimento
(art. 32 LIsFi)
1 La gestione autonoma del fondo di investimento in nome proprio e per conto degli investitori da parte della direzione del fondo comprende in particolare:
a. la decisione in merito all’emissione di quote, agli investimenti e alla loro valutazione;
b. il calcolo del valore netto di inventario;
c. la determinazione dei prezzi di emissione e di riscatto, nonché delle distribuzioni di utili;
d. l’esercizio di tutti i diritti appartenenti al fondo di investimento.
13 RS 220