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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine

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2 Gli istituti che si occupano esclusivamente dell’amministrazione per conto di una SICAV con gestione di terzi secondo la LICol14 effettuano autonomamente la gestione del fondo di investimento e sono sottoposti, in quanto direzioni dei fondi, all’obbligo di autorizzazione secondo l’articolo 5 capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo 32 LIsFi.

Art. 42 Amministrazione principale in Svizzera

(art. 33 cpv. 1 LIsFi)

L’amministrazione principale della direzione del fondo è situata in Svizzera se sono adempiute le seguenti condizioni:

a. le attribuzioni inalienabili e irrevocabili del consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 716a CO15 sono svolte in Svizzera;

b. almeno le seguenti attribuzioni per ogni fondo di investimento gestito dalla direzione del fondo sono svolte in Svizzera:

1. decisione circa l’emissione di quote,

2. decisione in merito alla politica di investimento e alla valutazione degli investimenti,

3. valutazione degli investimenti,

4. determinazione del prezzo di emissione e di riscatto,

5. determinazione delle distribuzioni di utili,

6. definizione del contenuto del prospetto e del foglio informativo di base, del rapporto annuale o semestrale, nonché di altre pubblicazioni destinate agli investitori,

7. tenuta della contabilità.

Art. 43 Organizzazione

(art. 9 e 33 LIsFi)

1 Le direzioni dei fondi devono definire la propria organizzazione nelle loro basi organizzative.

2 Esse devono disporre di personale in possesso di qualifiche adeguate per la loro attività. Di regola almeno tre persone impiegate a tempo pieno devono avere diritto di firma.

3 Le persone con diritto di firma devono firmare a due.

4 L’organo di gestione deve essere composto da almeno due persone.

5 Le direzioni dei fondi devono istituire un organo di alta direzione, vigilanza e controllo.

6 In casi motivati, la FINMA può consentire deroghe a questi requisiti o disporre requisiti più severi.

14 RS 951.31

15 RS 220