Progetto
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 20Fedlex · Progetto
2 Gli istituti che si occupano esclusivamente dell’amministrazione per conto di una SICAV con gestione di terzi secondo la LICol14 effettuano autonomamente la gestione del fondo di investimento e sono sottoposti, in quanto direzioni dei fondi, all’obbligo di autorizzazione secondo l’articolo 5 capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo 32 LIsFi.
Art. 42 Amministrazione principale in Svizzera
(art. 33 cpv. 1 LIsFi)
L’amministrazione principale della direzione del fondo è situata in Svizzera se sono adempiute le seguenti condizioni:
a. le attribuzioni inalienabili e irrevocabili del consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 716a CO15 sono svolte in Svizzera;
b. almeno le seguenti attribuzioni per ogni fondo di investimento gestito dalla direzione del fondo sono svolte in Svizzera:
1. decisione circa l’emissione di quote,
2. decisione in merito alla politica di investimento e alla valutazione degli investimenti,
3. valutazione degli investimenti,
4. determinazione del prezzo di emissione e di riscatto,
5. determinazione delle distribuzioni di utili,
6. definizione del contenuto del prospetto e del foglio informativo di base, del rapporto annuale o semestrale, nonché di altre pubblicazioni destinate agli investitori,
7. tenuta della contabilità.
Art. 43 Organizzazione
(art. 9 e 33 LIsFi)
1 Le direzioni dei fondi devono definire la propria organizzazione nelle loro basi organizzative.
2 Esse devono disporre di personale in possesso di qualifiche adeguate per la loro attività. Di regola almeno tre persone impiegate a tempo pieno devono avere diritto di firma.
3 Le persone con diritto di firma devono firmare a due.
4 L’organo di gestione deve essere composto da almeno due persone.
5 Le direzioni dei fondi devono istituire un organo di alta direzione, vigilanza e controllo.
6 In casi motivati, la FINMA può consentire deroghe a questi requisiti o disporre requisiti più severi.
14 RS 951.31
15 RS 220