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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine

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Art. 44 Organo di alta direzione, vigilanza e controllo

(art. 9 e 33 LIsFi)

1 L’organo di alta direzione, vigilanza e controllo è composto da almeno tre membri.

2 La maggioranza dei membri di questo organo non può far parte dell’organo di gestione.

3 Il presidente non può presiedere contemporaneamente l’organo di gestione.

4 Almeno un terzo dei membri deve essere indipendente dalle persone che detengono una partecipazione qualificata nella direzione del fondo e nelle società dello stesso gruppo.

5 In casi motivati, la FINMA può consentire deroghe a questi requisiti o disporre requisiti più severi.

Art. 45 Indipendenza

(art. 33 cpv. 3 LIsFi)

1 È ammessa la qualità simultanea di membro dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo della direzione del fondo e della banca depositaria.

2 Non è ammessa la qualità simultanea di membro dell’organo di gestione della direzione del fondo e della banca depositaria.

3 La maggioranza dei membri dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo della direzione del fondo deve essere indipendente dalle persone incaricate presso la banca depositaria dei compiti di cui all’articolo 73 LICol16. Le persone della banca depositaria a livello di direzione, incaricate dei compiti di cui all’articolo 73 LICol, non sono considerate indipendenti.

4 Nessuna persona con diritto di firma per conto della direzione del fondo può essere nello stesso tempo responsabile presso la banca depositaria dei compiti di cui all’articolo 73 LICol.

Art. 46 Esercizio dell’attività del fondo

(art. 33 cpv. 4 LIsFi)

1 Oltre ai compiti secondo gli articoli 32 e 33 capoverso 4 LIsFi nonché l’articolo 41, rientrano segnatamente nell’attività del fondo:

a. la rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri;

b. l’acquisto di partecipazioni a società il cui scopo principale è l’investimento collettivo di capitale;

c. la tenuta di conti di quote.

2 La direzione del fondo può esercitare queste attività nonché fornire le altre prestazioni di servizi di cui all’articolo 34 LIsFi soltanto se lo prevedono gli statuti.

3 All’esercizio dell’attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri si applica per analogia l’articolo 26 capoverso 2 LIsFi.

16 RS 951.31