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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine

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Art. 47 Compiti

(art. 34 LIsFi)

1 Le direzioni dei fondi garantiscono una separazione costante tra il proprio patrimonio e quello che gestiscono.

2 Esse garantiscono che la valutazione degli investimenti sia distinta, a livello di funzioni e di personale, dalla gestione del portafoglio.

3 In casi motivati, la FINMA può consentire eccezioni od ordinare la separazione di altre funzioni.

Art. 48 Delega di compiti

(art. 14 cpv. 1 e 35 LIsFi)

1 Vi è una delega di compiti secondo gli articoli 14 capoverso 1 e 35 LIsFi quando le direzioni dei fondi incaricano un fornitore di servizi di eseguire interamente o in parte, in modo autonomo e durevole, un compito secondo gli articoli 32, 33 capoverso 4 e 34 LIsFi modificando così le condizioni alla base dell’autorizzazione.

2 La direzione del fondo incarica soltanto persone qualificate ai fini di un’esecuzione ineccepibile del compito e garantisce la loro istruzione nonché la vigilanza e il controllo dell’esecuzione del compito.

3 Se il diritto estero richiede la conclusione di un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni con le autorità estere di vigilanza, la direzione del fondo può delegare le decisioni di investimento a gestori di patrimoni collettivi all’estero soltanto se tale accordo è stato concluso tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per le decisioni di investimento delegate.

4 La delega deve essere formulata in modo da consentire alla direzione del fondo, al suo organo di audit interno, alla società di audit e alla FINMA di monitorare e verificare il compito delegato.

Art. 49 Gestione dei rischi e controllo interno

(art. 9 LIsFi)

1 Le direzioni dei fondi devono disporre di una gestione dei rischi adeguata e di un controllo interno efficace, tali da garantire in particolare la conformità alle norme.

2 Esse regolano i principi della gestione dei rischi e determinano la loro propensione ai rischi.

3 Esse effettuano una separazione funzionale e gerarchica delle attività relative alla gestione dei rischi e alla garanzia della conformità alle norme dalle attività delle unità operative, in particolare da quelle inerenti alla gestione del portafoglio.

4 La definizione, la garanzia dell’applicazione e il monitoraggio del SCI spettano all’organo di alta direzione, vigilanza e controllo della direzione del fondo. Esso determina anche la propensione ai rischi.

5 L’organo di gestione attua le pertinenti prescrizioni dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo, elabora direttive, procedure e processi adeguati e assicura che