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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine

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la periodicità del rapporto all’organo di alta direzione, vigilanza e controllo sia appropriata.

6 Se il volume e il tipo dell’attività lo richiedono, la FINMA può esigere l’istituzione di un organo di audit interno.

7 Essa disciplina i dettagli. In casi motivati, può consentire deroghe a questi requisiti.

Art. 50 Capitale minimo

(art. 36 LIsFi)

Il capitale minimo delle direzioni dei fondi deve ammontare a 1 milione di franchi ed essere versato in contanti. Va mantenuto durevolmente.

Art. 51 Entità dei fondi propri

(art. 37 LIsFi)

1 I fondi propri prescritti nell’articolo 37 LIsFi devono essere mantenuti durevolmente. Essi devono ammontare, compresi i fondi propri supplementari di cui al capoverso 5, al massimo a 20 milioni di franchi.

2 Essi sono calcolati in punti percentuali del patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale gestiti dalla direzione del fondo come segue:

a. 1 per cento per la quota del patrimonio complessivo inferiore a 50 milioni di franchi;

b. ¾ per cento per la quota superiore a 50 milioni, ma inferiore a 100 milioni di franchi;

c. ½ per cento per la quota superiore a 100 milioni, ma inferiore a 150 milioni di franchi;

d. ¼ per cento per la quota superiore a 150 milioni, ma inferiore a 250 milioni di franchi;

e. ⅛ per cento per la quota che supera 250 milioni di franchi.

3 Se la direzione del fondo fornisce le altre prestazioni di servizi di cui all’articolo 34 LIsFi i rischi operativi derivanti da queste attività sono calcolati secondo l’approccio dell’indicatore di base di cui all’articolo 92 dell’ordinanza del 1° giugno 201217 sui fondi propri.

4 Se la direzione del fondo è incaricata dell’amministrazione e della gestione del portafoglio di una SICAV, il suo patrimonio complessivo deve essere integrato nel calcolo dei fondi propri secondo il capoverso 2.

5 Se è incaricata esclusivamente dell’amministrazione di una SICAV, la direzione del fondo deve detenere fondi propri supplementari pari allo 0,01 per cento del patrimonio complessivo della SICAV.

17 RS 952.03