Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
Capoverso 3
Il vigente articolo 2 capoverso 3 OBVM precisa in forma negativa la definizione di commerciante di valori mobiliari di cui all’articolo 2 lettera d LBVM elencando i soggetti che non sono considerati commercianti di valori mobiliari. L’enunciato in forma negativa del suddetto articolo resta valido anche per la definizione generale di società di intermediazione mobiliare di cui all’articolo 41 LIsFi. Con riferimento all’articolo 2 capoverso 3 OBVM, al capoverso 3 OIsFi viene ripresa formalmente soltanto l’attività delle direzioni dei fondi, dal momento che le altre fattispecie sono escluse dal campo d’applicazione della legislazione già in virtù dell’articolo 2 capoverso 2 LIsFi.
Capoverso 4
Secondo l’articolo 41 lettera a LIsFi i commercianti che operano per il conto di clienti negoziano in nome proprio valori mobiliari per conto di clienti. L’articolo 3 capoverso 6 OBVM contiene un elenco con cui precisa le persone e gli istituti che non sono considerati clientela ai sensi della definizione di cui all’articolo 2 lettera d LBVM. Poiché l’integrazione delle società di intermediazione mobiliare nella LIsFi non intacca la validità di questo elenco limitativo della definizione di clientela, l’articolo 3 capoverso 6 OBVM viene ripreso nell’OIsFi senza modifiche materiali allo scopo di precisare la definizione di clienti secondo l’articolo 41 lettera a LIsFi.
Capoverso 5
Il volume di 5 miliardi di franchi lordi per anno civile quale soglia a partire dalla quale la funzionalità del mercato può essere compromessa corrisponde a quello previsto dal diritto in vigore35. Per il calcolo della cifra d’affari, nelle operazioni di cassa e nelle operazioni in derivati occorre basarsi sui corsi pagati o realizzati.
Capoverso 6
La definizione di corsi fissati pubblicamente nel caso delle società di intermediazione mobiliare che operano come «market maker» è in linea con quella fornita nella LSerFi.
Art. 58 Organizzazione
Capoversi 1 e 2
I capoversi 1 e 2 prevedono requisiti la cui formulazione è basata sul risultato e corrispondono ai primi due capoversi rispettivamente dell’articolo 15 e dell’articolo 29. Per il resto si rinvia al commento ai relativi capoversi fornito sopra.
Capoverso 3
Analogamente alla disposizione del diritto della società anonima di cui all’articolo 718 capoverso 4 CO e a norme simili del diritto societario, il presente capoverso prevede un obbligo di domicilio limitato, secondo cui ogni persona che possa rappresentare la società di intermediazione mobiliare deve essere domiciliata in Svizzera.
Capoversi 4 e 5
I capoversi si basano essenzialmente sul diritto in vigore applicato ai commercianti di valori mobiliari (cfr. in particolare art. 20 cpv. 2 e 23 cpv. 3 OBVM). Affinché l’organo di audit interno indipendente dall’organo di gestione secondo l’articolo 61 capoverso 4 (cfr. art. 20 cpv. 2 OBVM) possa effettivamente operare, i commercianti che operano per il conto di clienti e i
35 Cfr. Circolare FINMA 2008/5 «Commerciante di valori mobiliari», n. marg. 23.