Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

Art. 55 Documentazione interna

L’articolo riprende regolamentazioni simili, come quella dell’articolo 9 capoverso 4 OInFi.

Art. 56 Cambiamento della direzione del fondo

La disposizione corrisponde all’articolo 50 capoverso 1 OICol, che viene ripreso nell’OIsFi, ma riporta un rimando all’articolo 27 LICol (Modifica del contratto del fondo). Il capoverso 2 dell’articolo 50 OICol non è ripreso nell’OIsFi, poiché la fusione di due direzioni dei fondi o di fattispecie simili alla fusione non costituisce un cambiamento della direzione del fondo, analogamente alla prassi attuale applicata alle banche depositarie secondo la LICol.

Sezione 4: Società di intermediazione mobiliare

Il sistema differenziato della concomitanza delle autorizzazioni di cui all’articolo 6 LIsFi comprende l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di banca conformemente alla legge sulle banche (LBCR; RS 952.0), che è considerata la forma di autorizzazione più ampia. Nel predetto sistema, a questa autorizzazione segue quella per le società di intermediazione mobiliare (attualmente denominate «commercianti di valori mobiliari» secondo la LBVM).

L’autorizzazione quale società di intermediazione mobiliare consente di fornire la maggior parte dei servizi finanziari importanti. Ad esempio ai cosiddetti commercianti che operano per il conto di clienti è permesso esercitare, essendo una delle principali categorie di società di intermediazione mobiliare, una forma qualificata di gestione patrimoniale negoziando in proprio nome valori mobiliari per conto di clienti. Anche la gestione patrimoniale tradizionale e la consulenza in investimenti fornita a clienti privati e istituzionali fanno solitamente parte dell’attività delle società di intermediazione mobiliare. A queste ultime è inoltre consentito negoziare per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari (cosiddetti commercianti per conto proprio) o negoziare per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari e fissare i corsi di singoli valori mobiliari pubblicamente e durevolmente oppure su richiesta (cosiddetti «market maker»). A tale scopo le società di intermediazione mobiliare sono autorizzate in particolare a tenere personalmente o presso terzi conti per il commercio di valori mobiliari oppure conservare personalmente, o in nome proprio presso terzi, valori mobiliari dei clienti.

Con il disciplinamento della forma di autorizzazione della società di intermediazione mobiliare nella LIsFI anziché nella LBVM, vengono riprese nell’OIsFi, ove opportuno, anche le disposizioni di esecuzione dell’OBVM relative ai commercianti di valori mobiliari.

Art. 57 Definizione

Capoversi 1 e 2

Conformemente all’articolo 3 LIsFi un’attività è svolta a titolo professionale se si tratta di un’attività economica indipendente diretta al conseguimento di un guadagno durevole. Per quanto riguarda i valori soglia a partire dai quali si configura l’esercizio dell’attività a titolo professionale

– quindi l’obbligo di richiedere un’autorizzazione – per le società di intermediazione mobiliare, oltre a un allineamento all’articolo 6 OBCR in relazione ai commercianti che operano per il conto di clienti ai sensi dell’articolo 41 lettera a LIsFi, viene ripresa in linea di massima la normativa dell’articolo 11 applicata ai gestori patrimoniali e ai trustee. Ciò corrisponde al diritto in vigore34.

34 Cfr. Circolare FINMA 2008/5 «Commerciante di valori mobiliari», n. marg. 11–13 e 48–49.