Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
opportuno sottoporre le suddette società alle disposizioni più rigorose dell’ordinanza sulla liquidità (Oliq; RS 952.06). In virtù dell’articolo 46 capoverso 4 LIsFi, in casi motivati, la FINMA può accordare agevolazioni, sempre che ciò non pregiudichi le finalità di tutela della legge, oppure disporre requisiti più severi.
Art. 65 Presentazione dei conti
La disposizione corrisponde al diritto vigente (art. 29 cpv. 1 OBVM).
Art. 66 Documentazione interna
L’articolo riprende regolamentazioni simili, come quella dell’articolo 9 capoverso 4 OInFi.
Art. 67 Obbligo di registrazione
L’«obbligo di tenere un giornale» definito nell’articolo 30 OBVM è ripreso integralmente nell’OIsFi come obbligo di registrazione, fatta eccezione per alcuni adeguamenti terminologici. Per i partecipanti ammessi a una sede di negoziazione l’articolo 36 OInFi prevede un obbligo di registrazione identico. La FINMA determina quali indicazioni sono necessarie e in quale forma devono essere registrate (cpv. 4).
Art. 68 Obbligo di comunicazione
La disposizione di esecuzione dell’articolo 31 OBVM sull’obbligo di comunicazione è ripresa integralmente nell’OIsFi, fatta eccezione per alcuni adeguamenti terminologici. Per i partecipanti ammessi a una sede di negoziazione l’articolo 37 OInFi prevede un obbligo di comunicazione identico. Relativamente alla competenza contemplata dall’articolo 51 capoverso 3 LIsFi, il Consiglio federale rinuncia per il momento a sottoporre all’obbligo di comunicazione anche le persone e le società che acquistano e alienano a titolo professionale valori mobiliari senza il concorso di una società di intermediazione mobiliare.
Sezione 5: Succursali
Art. 69 Istituti finanziari esteri
Dal diritto vigente vengono ripresi gli articoli 38 OBVM e 29a OICol. Se la direzione ai sensi dell’articolo 10 LIsFi si trova effettivamente in Svizzera o è esercitata dalla Svizzera, l’attività rientra nel campo d’applicazione della LIsFi ed è soggetta all’obbligo di autorizzazione secondo gli articoli 5 e seguenti LIsFi.
Art. 70 Obbligo e condizioni di autorizzazione
Capoverso 1
A norma dell’articolo 53 capoverso 1 LIsFi l’istituto finanziario estero deve in particolare disporre di un’organizzazione appropriata e di sufficienti risorse finanziarie per gestire una succursale in Svizzera ed essere sottoposto a una vigilanza adeguata che include la succursale. Nella relazione tra l’impresa principale all’estero e la succursale in Svizzera non è possibile alcun «upgrading», ad esempio un comune gestore patrimoniale estero in Svizzera non potrebbe gestire come succursale un gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale. È per contro ammesso un parallelismo delle forme di autorizzazione e vigilanza (ad es.: tra un gestore patrimoniale estero e un gestore patrimoniale come succursale) come pure un «downgrading» (ad es.: tra un gestore patrimoniale estero di investimenti collettivi di capitale e un gestore patrimoniale comune come succursale), sempre che anche l’impresa principale