Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

all’estero eserciti una parte sostanziale dell’attività in questione. Per le risorse finanziarie necessarie ci si basa per analogia sulle prescrizioni svizzere specifiche agli istituti. Queste possono essere completate in Svizzera conformemente a quanto statuito dall’articolo 56 LIsFi.

Capoverso 2

Se intende fornire servizi finanziari secondo la LSerFi, la succursale è tenuta ad osservare le pertinenti disposizioni della predetta legge e inoltre le disposizioni della LIsFi specifiche agli istituti relative al governo d’impresa e alla vigilanza.

Capoverso 3

Il presente capoverso riprende il vigente diritto (art. 42 OBVM; art. 29b cpv. 5 OICol).

Art. 71–74 Pluralità di succursali / Conto annuale e chiusure intermedie delle succursali /

Rapporto di audit / Chiusura di una succursale

Le disposizioni corrispondono in linea di principio al vigente diritto (art. 43, 45 e 48 OBVM; art. 29c–29f OICol), completate con quelle relative all’organismo di vigilanza per i gestori patrimoniali e i trustee. I rapporti di audit devono essere redatti in una lingua ufficiale ed eventuali eccezioni necessitano del consenso della FINMA (cfr. art. 9 cpv. 2 dell’ordinanza sugli audit dei mercati finanziari [OA-FINMA; RS 956.161]). L’articolo 46 OBVM sulla pubblicazione del rapporto di gestione dell’istituto finanziario estero non è stato ripreso.

Sezione 6: Rappresentanze

Art. 75

La disposizione corrisponde all’articolo 70 capoverso 2 lettere a e c. Si rinvia al commento al relativo articolo.

4.2.3 Vigilanza

Sezione 1: Gestori patrimoniali e trustee

Il modello di vigilanza previsto in base alla volontà del Parlamento per i gestori patrimoniali e i trustee – nonché per i cosiddetti saggiatori del commercio secondo l’articolo 42bisLCMP – si fonda sui seguenti principi:

– il rilascio dell’autorizzazione spetta alla FINMA (cfr. art. 5 cpv. 1 LIsFi);

– l’attività di vigilanza continua (insieme all’attività di verifica) sugli assoggettati alla vigilanza viene delegata – ed eccezione della vigilanza sul gruppo – agli organismi di vigilanza che devono essere costituiti dagli attori del settore (cfr. art. 61 cpv. 1 e 2 LIsFi e art. 43a cpv. 1 LFINMA);

– gli organismi di vigilanza necessitano dell’autorizzazione della FINMA e sono assoggettati alla vigilanza di quest’ultima (cfr. art. 43a cpv. 2 LFINMA). Contrariamente a quanto riportato nel messaggio, essi non sono autorità statali e di conseguenza l’attività di «enforcement» rimane di competenza della FINMA (dalle sanzioni di diritto amministrativo fino alla revoca dell’autorizzazione);

– gli organismi di vigilanza vigilano anche sul rispetto degli obblighi della LRD e possono esercitare – nella funzione di organismi di autodisciplina (OAD) in virtù della LRD – inoltre la vigilanza sugli intermediari finanziari non sottoposti a vigilanza prudenziale, se sono riconosciuti quali OAD secondo la LRD (cfr. art. 43a cpv. 3 LFINMA).