Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

Art. 49 Gestione dei rischi e controllo interno

Capoversi 1–3

Un controllo interno efficace comprende non soltanto le attività di controllo a posteriori, ma anche quelle di pianificazione e orientamento strategico. Include tra l’altro le attività di controllo integrate nei processi di lavoro, nonché i processi per garantire il controllo dei rischi e la conformità alle norme. I capoversi 1–3 del presente articolo riprendono a tale riguardo quanto già previsto all’articolo 21 capoverso 1 LIsFi per i gestori patrimoniali e i trustee, nonché l’articolo 12a capoversi 1 e 3 OICol concernente il regime in vigore per le direzioni dei fondi. Per quanto riguarda l’articolo 12a capoverso 2 OICol, si veda l’articolo 6 capoverso 3 OIsFi.

Capoversi 4 e 5

I suddetti capoversi riprendono i principi fondamentali applicati alla gestione e al controllo dei rischi sanciti negli articoli 67–71 OICol-FINMA.

Capoversi 6 e 7

Il controllo interno comprende solitamente tre cosiddette linee di difesa: la gestione operativa, le funzioni di gestione e controllo dei rischi nonché di garanzia della conformità alle norme, e l’organo di audit interno. I controlli devono essere adeguati di volta in volta alle dimensioni, alla complessità, alla struttura e al profilo di rischio dell’istituto. A questo proposito viene ripreso il regime in vigore per le direzioni dei fondi (art. 12 cpv. 5 e 6, nonché 12a cpv. 4 OICol).

La FINMA è autorizzata a disciplinare i dettagli relativi alla gestione dei rischi e al controllo interno da parte delle direzioni dei fondi. La regolamentazione di tali dettagli deve avvenire nei limiti delle prescrizioni della legge e della presente ordinanza.

Art. 50 Capitale minimo

In virtù della competenza conferitagli dall’articolo 36 capoverso 2 LIsFi il Consiglio federale fissa, come finora, a 1 milione di franchi l’ammontare del capitale minimo delle direzioni dei fondi (cfr. art. 43 OICol).

Art. 51 Entità dei fondi propri

La disposizione corrisponde materialmente all’articolo 48 OICol. Il capoverso 1 stabilisce chiaramente una soglia assoluta di 20 milioni di franchi per l’ammontare dei fondi propri, in altre parole i fondi propri ammontano al massimo a 20 milioni di franchi, compresi eventuali fondi propri supplementari secondo il capoverso 5 (soltanto per l’amministrazione di una SICAV). È superfluo riprendere l’articolo 48 capoverso 7 OICol, visto che l’obbligo di comunicazione è già previsto all’articolo 5 lettera c OIsFi.

Art. 52 e 53 Fondi propri computabili / Deduzioni nel calcolo dei fondi propri

Mentre l’articolo 47 OICol rimanda agli articoli 22 e 23 OICol, il loro contenuto è ripreso nell’OIsFi distintamente per le direzioni dei fondi, tenuto conto delle specificità di queste ultime (ad es. nessuna specificità riguardante società di persone, Sagl ecc.).

Art. 54 Presentazione dei conti e rapporto di attività

Il capoverso 1 corrisponde al vigente diritto applicato alle direzioni dei fondi (art. 28 OICol). Il capoverso 2 riprende ampiamente il contenuto dell’articolo 49 OICol. Si rimanda al relativo commento all’articolo 39 capoverso 2.