Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
Art. 41 Gestione autonoma del fondo di investimento
Capoverso 1
L’articolo 32 LIsFi corrisponde alla parte generale dell’articolo 30 LICol, che fornisce altresì un elenco non esaustivo delle attività che rientrano nella gestione autonoma del fondo di investimento in nome proprio e per conto degli investitori. Per chiarire l’espressione «gestione autonoma del fondo di investimento», l’elenco di cui all’articolo 30 lettere a–d LICol è stato ripreso nell’OIsFi.
Capoverso 2
Il capoverso 2 stabilisce chiaramente che gli istituti che si occupano esclusivamente dell’amministrazione per conto di una SICAV con gestione di terzi secondo la LICol effettuano autonomamente l’amministrazione del fondo di investimento e sono sottoposti, in quanto direzioni dei fondi, all’obbligo di autorizzazione secondo la LIsFi. Il vigente diritto prevede già a livello di prodotti (cfr. art. 51 cpv. 2 OICol) che l’amministrazione di una SICAV con gestione di terzi può essere delegata soltanto a una direzione del fondo autorizzata.
Art. 42 Amministrazione principale in Svizzera
La disposizione corrisponde all’articolo 42 OICol, ripreso nell’OIsFi per concretizzare l’articolo 33 capoverso 1 LIsFi e adeguato alla terminologia della LSerFi («prospetto» e «foglio informativo di base»).
Art. 43 Organizzazione
Capoversi 1–3
I capoversi 1–3 sono ripresi dal vigente diritto applicato alle direzioni dei fondi (art. 12 cpv. 2, 3 e 4, nonché 44 cpv. 2 OICol). Le direzioni dei fondi devono organizzarsi in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali (cfr. art. 9 cpv. 1 LIsFi).
Capoversi 4 e 5
Il capoverso 4 corrisponde al primo periodo dell’articolo 12 capoverso 1 OICol. Il disposto del secondo periodo dell’articolo 12 capoverso 1 OICol è già integrato nell’articolo 10 capoverso 2 LIsFi; inoltre è determinante, in considerazione della forma giuridica, tra l’altro la disposizione del diritto della società anonima di cui all’articolo 718 capoverso 4 CO. Analogamente al diritto vigente (cfr. art. 44 cpv. 1 OICol), il capoverso 5 prevede per le direzioni dei fondi un organo di alta direzione, vigilanza e controllo indipendente. Quest’ultimo deve badare in particolare che le attività correnti dell’impresa siano gestite in conformità alle sue direttive relative alla strategia e ai rischi.
Capoverso 6
Il capoverso 6 corrisponde al vigente diritto applicato alle direzioni dei fondi (art. 12 cpv. 6 OICol). Grazie alla competenza di consentire deroghe la FINMA può tenere conto in particolare del tipo di fondo e della classe di investimento.
Art. 44 Organo di alta direzione, vigilanza e controllo
Il capoverso 1 integra innanzitutto nell’OIsFi l’articolo 44 capoverso 1 OICol. Gli altri capoversi riprendono la prassi pluriennale adottata dalla FINMA per i requisiti in materia di governo d’impresa posti all’organo di alta direzione. Tale prassi esige che la maggior parte dei membri dell’organo non abbia una funzione operativa e che almeno un terzo dei suoi membri sia indi-