Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 97Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
pendente da persone che detengono una partecipazione qualificata nel titolare dell’autorizzazione. D’altra parte il presidente del suddetto organo non può presiedere contemporaneamente l’organo di gestione.
Art. 45 Indipendenza
L’articolo 45 riprende nell’OIsFi l’articolo 45 OICol.
Art. 46 Esercizio dell’attività del fondo
L’articolo corrisponde essenzialmente agli articoli 46 OICol e 29 capoverso 2 LICol, con i dovuti adeguamenti alla sistematica legislativa della LIsFi. A seguito della suddetta concomitanza delle autorizzazioni (art. 6 cpv. 3 LIsFi), è superfluo riprendere formalmente l’articolo 46 capoverso 1 lettere d ed e OICol. Questo vale anche per l’articolo 29 capoverso 1 lettere a e b LICol (la lett. c dell’art. 29 cpv. 1 LICol è già integrata nell’art. 34 LIsFi). Oltre all’attività del fondo per i fondi svizzeri ed esteri e alle attività nel settore dei mercati finanziari esplicitamente menzionate o non menzionate (ad es. amministrazione di una SICAV, consulenza in investimenti ecc.), la direzione del fondo può esercitare altre attività purché queste siano compatibili con l’attività soggetta all’obbligo di autorizzazione (fatta salvo un obbligo di autorizzazione distinto secondo la legislazione sui mercati finanziari).
Art. 47 Compiti
Capoverso 1
Conformemente alla LIsFi, il capoverso 1 sancisce esplicitamente nell’OIsFi l’obbligo per i titolari dell’autorizzazione di garantire una separazione tra il proprio patrimonio e quello che gestiscono.
Capoversi 2 e 3
Le disposizioni e la possibilità di consentire eccezioni corrispondono al vigente articolo 72 capoverso 1 OICol-FINMA. Il capoverso 2 dell’articolo 72 OICol-FINMA è integrato nell’articolo 43 capoverso 2.
Art. 48 Delega di compiti
Capoverso 1
In caso di delega di compiti ai sensi della presente disposizione, il fornitore di servizi di cui ci si avvale dispone di una certa libertà imprenditoriale («in modo autonomo») e la delega ha una lunga durata («in modo durevole»). Per rientrare nel campo d’applicazione della disposizione, la delega deve riferirsi ai compiti citati agli articoli 32, 33 capoverso 4 e 34 LIsFi, ovvero compiti contemplati dal campo di attività (art. 6 cpv. 1) e dall’autorizzazione rilasciata. Inoltre il conferimento della delega deve modificare le condizioni alla base dell’autorizzazione (cfr. art. 66 cpv. 1 OICol-FINMA).
Capoversi 2 e 3
I suddetti capoversi riprendono i capoversi 2 e 4 dell’articolo 31 LICol (i cpv. 1, 5 e 6 dell’art. 31 LICol sono già integrati negli art. 35 e 68 LIsFi, mentre il cpv. 3 dell’art. 31 LICol figura all’art. 32 cpv. 2 OIsFi). Ulteriori principi sulla delega di compiti sono sanciti dall’articolo 9.
Capoverso 4
Si rinvia al commento alla disposizione analoga dell’articolo 32 capoverso 3.