Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
LIsFi si applicano ex lege le disposizioni della legislazione sulle banche (tenore dichiarativo dell’art. 22 cpv. 6 OBVM).
Al pari dei commercianti di valori mobiliari anche per le società di intermediazione mobiliare è previsto un capitale minimo di 1,5 milioni di franchi, che deve essere versato integralmente (in contanti) e mantenuto durevolmente (cpv. 1). In caso di fondazione mediante conferimenti in natura o di trasformazione di un’impresa in una società di intermediazione mobiliare, il valore degli attivi e il volume dei passivi devono essere verificati da una società di audit (cpv. 2).
Gli altri capoversi concernono la determinazione del capitale minimo per le società di persone (la forma giuridica della persona fisica non è più prevista conformemente all’art. 42 LIsFi). A questo proposito la FINMA è libera di autorizzare le società di persone a depositare una garanzia al posto del capitale minimo ai sensi dei capoversi 3–5, ad esempio sotto forma di garanzia bancaria (cpv. 6) o, in singoli casi motivati, di fissare un’altra soglia di garanzia (cpv. 7).
Art. 63 Fondi propri e ripartizione dei rischi
Capoversi 1–3
Secondo l’articolo 46 capoverso 3 LIsFi il Consiglio federale disciplina i requisiti in materia di ripartizione dei rischi e stabilisce l’importo dei fondi propri in funzione dell’attività e dei rischi della società di intermediazione mobiliare. Per le società di intermediazione mobiliare che non tengono conti, ossia i commercianti per conto proprio, i «market maker» e i commercianti che operano per il conto di clienti e che non tengono conti, resta valido per quanto riguarda i fondi propri il «base requirement principle» sancito dal vigente articolo 29 capoversi 3 e 4 OBVM. Questo principio è armonizzato con la normativa dell’articolo 36 applicata ai gestori di patrimoni collettivi. Per il momento non sono previste prescrizioni sulla ripartizione dei rischi.
Capoverso 4
Ai commercianti che operano per il conto di clienti e che tengono conti si applicano, come finora, le disposizioni dell’ordinanza sui fondi propri (OFoP; RS 952.03) per quanto attiene ai fondi propri e alla ripartizione dei rischi (cfr. art. 29 cpv. 1 OBVM). L’articolo 46 capoverso 4 LIsFi consente alla FINMA, in casi motivati, di accordare agevolazioni, sempre che ciò non pregiudichi le finalità di tutela della legge, oppure di disporre requisiti più severi (cfr. art. 29 cpv. 2 OBVM).
Art. 64 Liquidità
Capoverso 1
Secondo l’articolo 46 capoverso 3 LIsFi il Consiglio federale disciplina i requisiti in materia di liquidità in funzione dell’attività e dei rischi della società di intermediazione mobiliare. Il capoverso 1 dell’articolo 64 OIsFi esige come requisito qualitativo che le società di intermediazione mobiliare che non tengono conti preservino la propria solvibilità quando investono i propri fondi. A tal fine le predette società devono integrare esplicitamente i rischi di liquidità nella gestione dei rischi (cfr. art. 6 cpv. 3).
Capoverso 2
Nel caso delle società di intermediazione mobiliare che per i propri clienti tengono conti finalizzati al commercio di valori mobiliari, una parte consistente degli averi dei clienti è investita in titoli e quindi tenuta in depositi separati. Per la liquidità che resta sui conti dei clienti sussiste il rischio, a cui sono esposte anche le banche, di una commistione dei fondi propri delle società di intermediazione mobiliare e degli averi dei clienti. Dato che i rischi che ne derivano per le società di intermediazione mobiliare che tengono conti sono simili a quelli delle banche, è