Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

market maker (ma non i commercianti per conto proprio) devono inoltre istituire – contrariamente a quanto prevede il vigente diritto – un organo di alta direzione, vigilanza e controllo indipendente dalla gestione. Questi deve badare in particolare che le attività correnti dell’impresa siano gestite in conformità alle direttive relative alla strategia e ai rischi.

Capoverso 6

Il capoverso 6 si rifà alla possibilità di ammettere eccezioni del diritto in vigore per i commercianti di valori mobiliari (cfr. in particolare art. 19 cpv. 1 e 20 cpv. 3 OBVM).

Art. 59 Compiti

Capoversi 1 e 2

I due capoversi sono stati ripresi dal diritto in vigore per i commercianti di valori mobiliari (art. 19 cpv. 1 e 2 OBVM).

Capoverso 3

La definizione di offerta pubblica per le società di intermediazione mobiliare che operano sul mercato primario come ditte di emissione e fornitori di derivati (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. c e d LIsFi) è in linea – analogamente all’articolo 8 – con quella fornita nella LSerFi.

Art. 60 Delega di compiti

Capoverso 1

In caso di delega di compiti ai sensi della presente disposizione, il fornitore di servizi di cui ci si avvale dispone di una certa libertà imprenditoriale («in modo autonomo») e la delega ha una lunga durata («in modo durevole»). Per rientrare nel campo d’applicazione della disposizione, la delega deve riferirsi ai compiti citati agli articoli 41 e 44 LIsFi, ovvero compiti contemplati dal campo di attività (art. 6 cpv. 1) e dall’autorizzazione rilasciata. Inoltre il conferimento della delega deve modificare le condizioni alla base dell’autorizzazione (cfr. art. 66 cpv. 1 OICol-FINMA).

Capoverso 2

Si rinvia al commento alle disposizioni analoghe dell’articolo 32 capoverso 3. Ulteriori principi sulla delega di compiti sono sanciti dall’articolo 9.

Art. 61 Gestione dei rischi e controllo interno

Un controllo interno efficace comprende non soltanto le attività di controllo a posteriori, ma anche quelle di pianificazione e orientamento strategico. Include tra l’altro le attività di controllo integrate nei processi di lavoro, nonché i processi per garantire il controllo dei rischi e la conformità alle norme. Il presente articolo riprende a tale riguardo, in linea di massima, gli articoli 19 capoverso 3 e 20 OBVM concernenti il regime in vigore per i commercianti di valori mobiliari (cfr. anche art. 8 cpv. 3, nonché 9 cpv. 5 e 6 OInFi). In linea di principio non è richiesta l’istituzione da parte dei commercianti di valori mobiliari di un organo di audit interno indipendente, contrariamente a quanto prevede il vigente diritto.

Art. 62 Capitale minimo e garanzie

Fatta eccezione per alcuni adeguamenti terminologici, la disposizione corrisponde al vigente articolo 22 OBVM sul capitale minimo e la garanzia per i commercianti di valori mobiliari. Alle banche che esercitano l’attività di società di intermediazione mobiliare secondo l’articolo 12