Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

Art. 76 Società svizzera di un gruppo

Diverse leggi in materia di vigilanza prevedono che i gruppi finanziari possano essere sottoposti a una vigilanza su base consolidata da parte della FINMA. In questo contesto può essere opportuno includere nella vigilanza su base consolidata anche eventuali gestori patrimoniali e trustee di un gruppo finanziario, dominato ad esempio dal settore bancario, affinché la vigilanza possa essere esercitata dalla FINMA senza alcuna ripartizione di questa competenza tra di essa e l’organismo di vigilanza. Tale regolamentazione corrisponde a quella vigente per le società svizzere del gruppo nell’ambito della vigilanza prevista dalla legislazione sul riciclaggio di denaro (cfr. art. 4 dell’ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro [ORD-FINMA; RS 955.033.0]). Se un gestore patrimoniale o un trustee costituisce un gruppo finanziario con intermediari finanziari non sottoposti a una vigilanza prudenziale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 LRD, alle società svizzere del gruppo si applica il nuovo articolo 26a LRD.

Art. 77 Vigilanza continua

Capoverso 1

Gli ambiti di vigilanza rilevanti risultano dall’attività degli assoggettati alla vigilanza. I gestori patrimoniali sono già assoggettati alla LRD e devono adempiere i relativi obblighi di diligenza. Trattandosi ora di istituti autorizzati dalla FINMA, i gestori patrimoniali devono comprovare in modo continuato di adempiere le condizioni di autorizzazione definite nella LIsFi nonché gli obblighi secondo la LSerFi. I gestori patrimoniali che non raggiungono i valori soglia de minimis previsti all’articolo 24 capoverso 2 LIsFi devono inoltre osservare le disposizioni di altre leggi, in particolare disposizioni relative ai prodotti.

Pur rientrando nel campo d’applicazione della LIsFi e della LRD, i trustee e i saggiatori del commercio ai sensi della LCMP non sono contemplati nella definizione di «gestione patrimoniale» secondo l’articolo 3 lettera c numero 3 LSerFi e quindi non rientrano nel campo d’applicazione della LSerFi. Non è però escluso che i trustee e i saggiatori del commercio ai sensi della LCMP esercitino attività e attività accessorie disciplinate dalla LSerFi. In simili casi devono osservare le norme della LSerFi ed essere sottoposti alla vigilanza di un organismo di vigilanza.

Oltre a definire la periodicità della verifica sulla base dei rischi (art. 62 cpv. 2 LIsFi), in caso di irregolarità un organismo di vigilanza può chiedere di porvi rimedio e impartire un termine adeguato a tal fine (art. 43b cpv. 2 LFINMA). Se queste misure non sono sufficienti per ripristinare la situazione conforme, spetta alla FINMA adottare ulteriori misure o infliggere sanzioni di diritto amministrativo. La scelta delle misure concrete da adottare rientra nel potere discrezionale della FINMA (cfr. anche art. 43i cpv. 4 LFINMA).

Capoverso 2

Quando esegue o fa eseguire delle verifiche, l’organismo di vigilanza provvede affinché le disposizioni della FINMA concernenti la verifica e la vigilanza siano rispettate. In particolare, quest’ultima prescrive agli organismi di vigilanza, dopo averli consultati, un sistema di valutazione dei rischi e requisiti minimi per il piano di vigilanza. In tal modo, per tutti i gestori patrimoniali e trustee autorizzati dalla FINMA si seguono i medesimi principi in materia di verifica e vigilanza.

Il sistema di valutazione dei rischi deve contemplare sia i criteri di rischio connessi all’attività sia quelli legati all’organizzazione e al sistema di controllo interno. I criteri di rischio connessi all’attività e considerati dal sistema di valutazione dei rischi possono essere ad esempio:

– in relazione alla LRD: